Adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. n. 50/2022: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1364 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la richiesta dell’appaltatore di riconoscimento dell’adeguamento automatico dei prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo. Il meccanismo legale di adeguamento, ancorato a parametri fissati dal legislatore e privo di margini di discrezionalità per la stazione appaltante, non integra un’ipotesi di revisione prezzi in senso stretto, né implica la spendita di potere autoritativo. La pretesa dell’operatore economico ha natura di diritto soggettivo e la relativa domanda, volta al solo riconoscimento del quantum debeatur, è devoluta al giudice ordinario. La posizione paritetica delle parti contrattuali, non derogata da alcuna clausola attributiva di poteri unilaterali, costituisce il criterio decisivo per il riparto di giurisdizione.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di un appalto di lavori di manutenzione edile su impianti del ciclo idrico gestiti da una società a partecipazione pubblica, richiedeva alla stazione appaltante il riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 per il periodo di esecuzione del contratto. La committente, con propria nota, negava l’adeguamento sulla base della ritenuta inapplicabilità della disciplina al rapporto negoziale e della sottoscrizione dei SAL senza riserve. La società proponeva quindi ricorso dinanzi al TAR, concludendo per l’annullamento del diniego e per l’accertamento del diritto all’adeguamento con condanna al pagamento. Nel giudizio, la resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata anche sulla scorta del riconoscimento della stessa ricorrente, la quale aveva evocato il più recente orientamento giurisprudenziale sul punto. L’analisi muove dalla lettura dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici.
Il Collegio richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la giurisdizione esclusiva sussiste solo quando la clausola di revisione del prezzo implichi la persistenza di una discrezionalità della parte pubblica, mentre, se il contenuto negoziale individua puntualmente un obbligo, alla posizione dell’appaltatore corrisponde un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione ordinaria. La sentenza richiama in proposito la regola del riparto enunciata dalle Sezioni Unite n. 19599 del 2022 (come citata in motivazione).
Applicando tale criterio al caso di specie, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha invocato una clausola contrattuale di revisione, bensì il meccanismo di adeguamento automatico introdotto direttamente dalla legge. L’art. 26 del d.l. n. 50/2022 è stato qualificato come norma che prescrive un adeguamento ancorato a parametri prefissati, ossia i prezzari aggiornati, e che eradica ogni margine di valutazione della stazione appaltante.
La Corte ne deduce che l’adeguamento legale è una misura straordinaria e obbligatoria, diversa dalla revisione prezzi in senso stretto, e che la relativa controversia attiene a una pretesa di adempimento contrattuale avente ad oggetto esclusivamente il quantum debeatur. Non essendovi alcun potere valutativo dell’amministrazione, l’atto di aggiornamento del corrispettivo è atto paritetico, sottratto alla cognizione del giudice amministrativo. Dichiara, pertanto, il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di tempestiva riassunzione dinanzi al giudice ordinario. Le spese sono compensate.
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