Cessazione della materia del contendere per rilascio del permesso di soggiorno spettante (TAR Emilia-Romagna n. 1359 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione adotta il provvedimento satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. La sopravvenienza del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, conseguente all’esecuzione del giudicato o dei provvedimenti cautelari, rende improcedibile la domanda di annullamento del diverso titolo precedentemente rilasciato. Le spese di lite possono essere integralmente compensate quando la peculiarità della vicenda e la circostanza che le spese rivendicate attengano a un giudizio diverso ne giustifichino l’esonero.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il permesso di soggiorno per motivi di giustizia rilasciato dalla Questura, assumendo che l’Amministrazione avrebbe invece dovuto rinnovargli il permesso per motivi di lavoro autonomo, la cui domanda era stata respinta con provvedimento poi annullato da questo Tribunale nell’ambito di un distinto giudizio, definito con sentenza favorevole. L’istanza cautelare nel presente giudizio era stata respinta in quanto il provvedimento impugnato aveva già esaurito i suoi effetti e la misura era stata ritenuta superata dalle statuizioni della sentenza resa sul giudizio connesso. Successivamente, il ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere, avendo la Questura rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ma insisteva per la condanna alle spese dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere depositata dal ricorrente, ha rilevato che l’interesse alla decisione del ricorso era venuto meno per effetto del sopravvenuto rilascio del titolo di soggiorno per lavoro autonomo, conclusivamente satisfattivo dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio. La pronuncia di cessazione della materia del contendere è stata pertanto adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, risulti cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando giustificati motivi nella peculiarità della vicenda. In particolare, il Collegio ha evidenziato come le spese che il ricorrente rivendicava nel presente giudizio attenessero, in realtà, al diverso giudizio instaurato avverso il diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nel quale avrebbero dovuto essere fatte valere. La circostanza che il rilascio del titolo sia avvenuto solo in epoca successiva alle pronunce cautelari e alla sentenza di annullamento non ha impedito la compensazione, stante la riconducibilità della pretesa economica a un autonomo procedimento giurisdizionale.
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Nota della Redazione
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