Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato del giudice ordinario che attribuisce la Carta del docente (TAR Emilia-Romagna n. 399 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del giudicato del giudice ordinario che ha riconosciuto al docente il diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente legittima l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, comprovata dalla scadenza del termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice adito accoglie il ricorso e ordina l’esecuzione, nominando sin d’ora un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione. Nonostante la regolare notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi adito il TAR, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come comprovato dalla certificazione della Cancelleria, e che il Ministero, pur avendo ricevuto la notifica della pronuncia, non ha provveduto all’adempimento. Il giudice ha inoltre rilevato la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concesso alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Alla luce della mancata contestazione dell’omesso adempimento, anche in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, provvedendo agli adempimenti imposti dal giudice ordinario, inclusa l’attribuzione dell’importo dovuto tramite la Carta del docente.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero, o un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario dovrà provvedere, su specifica richiesta della ricorrente, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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