Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dopo revoca in autotutela della gara (TAR Emilia-Romagna n. 362/2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela degli atti di gara, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non determina la cessazione della materia del contendere, ma la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ove il ricorrente non abbia conseguito il bene della vita perseguito. Ne consegue che il ricorso avverso la lex specialis, ancorché fondato su doglianze relative a clausole impeditive della presentazione dell’offerta, deve essere dichiarato improcedibile se l’eventuale accoglimento non produrrebbe più alcuna utilità, attesa la natura rimotiva dei provvedimenti impugnati.
Il Fatto
Una società, operante nel settore diagnostico, ha impugnato davanti al TAR il bando di una procedura aperta per la fornitura di sistemi automatizzati destinati all’area vasta Emilia nord, deducendo plurimi motivi di violazione dei principi di trasparenza e concorrenza. La ricorrente, in particolare, lamentava che la disciplina di gara contenesse clausole che avrebbero impedito la formulazione di un’offerta tecnica ed economica consapevole, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno.
Nelle more del giudizio, la stazione appaltante ha dapprima comunicato l’avvio di aggiornamenti ai documenti di gara e, successivamente, ha disposto l’annullamento in autotutela dell’intera procedura. La ricorrente ha quindi dichiarato la piena soddisfazione degli interessi tutelati, mentre la resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., ritenendo la mancata comparizione dell’Amministrazione non ostativa alla conversione del rito. Ha precisato che l’obbligo di sentire le parti è configurabile solo se queste siano presenti e che la scelta di non comparire non può frustrare la ratio acceleratoria della norma.
Nel merito, il Tribunale ha operato la distinzione tra la cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., caratterizzata dalla piena e integrale soddisfazione delle pretese azionate, e la sopravvenuta carenza di interesse di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, gli atti di gara erano stati oggetto di determinazione rimotiva: l’oggetto del ricorso, ossia l’utile partecipazione alla gara, non era stato conseguito, né risultava conseguibile, rendendo l’interesse al ricorso venuto meno. La revoca disposta ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 ha quindi fatto venir meno la condizione dell’azione, non integrando invece il presupposto della cessazione della materia del contendere.
Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite come concordato tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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