Trasferimento per assistenza al fratello e insussistenza di posti disponibili (TAR Emilia-Romagna n. 165 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento per ricongiunzione al familiare disabile, presentata ex art. 33, comma 5, l. n. 104/92, deve essere respinta quando dagli atti del giudizio non risulti la disponibilità di posti presso le sedi richieste dal dipendente. L’insussistenza di vacanze organiche nelle sedi di destinazione costituisce, infatti, circostanza di per sé ostativa all’accoglimento della domanda, in quanto il diritto alla prestazione assistenziale va contemperato con le esigenze organizzative dell’Amministrazione e con il concreto assetto delle piante organiche.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’Esercito impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito aveva rigettato la sua istanza volta a ottenere il trasferimento presso altra sede, al fine di prestare assistenza al fratello in condizioni di disabilità, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/92.
Il ricorrente, deducendo la violazione della normativa in materia di assistenza ai familiari disabili, instava pertanto per l’annullamento del diniego, previa sospensione dell’efficacia, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel decidere sulla domanda incidentale di sospensione presentata ex art. 55 cod. proc. amm., ha incentrato la propria valutazione sul presupposto fattuale della disponibilità dei posti presso le sedi richieste dal militare.
Alla luce degli elementi acquisiti in giudizio, il Collegio ha rilevato che non risultano sussistere posti disponibili presso le sedi indicate nell’istanza di trasferimento. Tale circostanza è stata ritenuta di per sé ostativa all’accoglimento della domanda, dal momento che il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente alla vicinanza al congiunto disabile incontra il limite oggettivo delle esigenze organizzative dell’Amministrazione militare e delle relative disponibilità organiche.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto di dover rigettare l’istanza cautelare, non ravvisando i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, e ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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