Sospensione cautelare della revoca del permesso di soggiorno e ordine istruttorio alla Questura (TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, n. 160 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’Amministrazione resistente, pur avendo la facoltà di non costituirsi in giudizio, è comunque tenuta ad adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice, in quanto l’ordine è rivolto ad un’Autorità pubblica che deve collaborare con l’Autorità giudiziaria. Ove l’istruttoria sia necessaria per la decisione della controversia e la revoca del titolo di soggiorno determini l’irregolare presenza del ricorrente sul territorio nazionale, sussistono i presupposti per la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato fino alla definizione del giudizio cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, il provvedimento con cui il Questore di Reggio Emilia aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento, ma il Tribunale riteneva indispensabile acquisire elementi istruttori per la compiuta valutazione della vicenda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preliminarmente, ha rilevato come la mancata costituzione dell’Amministrazione non escluda il suo dovere di collaborare con l’Autorità giudiziaria. La facoltà di non costituirsi, infatti, non equivale a un esonero dall’obbligo di adempiere agli incombenti istruttori. L’ordine istruttorio, rivolto alla Questura di Reggio Emilia in quanto Autorità pubblica, è finalizzato ad acquisire una dettagliata e documentata relazione sui fatti di causa, da depositare entro un termine perentorio.
In ragione dell’incidenza della misura sulla posizione del ricorrente — la cui permanenza nel territorio italiano sarebbe divenuta irregolare a seguito della revoca — e dell’esigenza di non pregiudicare la posizione del ricorrente nelle more dell’istruttoria, il Tribunale ha disposto la sospensione medio tempore degli effetti del provvedimento impugnato. La misura cautelare risulta, pertanto, funzionale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in attesa della definizione del giudizio.
Il Collegio ha, infine, fissato l’udienza per la prosecuzione della trattazione della controversia, nella quale sarà valutato l’esito dell’incombente istruttorio e la fondatezza delle censure dedotte.
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Nota della Redazione
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