Divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS per conflittualità familiare e abuso alcolico (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 430 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) costituisce esercizio di potestà discrezionale avente natura preventivo-cautelare, non definitivamente preclusiva per il destinatario. La situazione di conflittualità familiare, la propensione all’uso di violenza fisica nel corso delle liti e l’inclinazione all’abuso di bevande alcoliche costituiscono elementi idonei a fondare il convincimento dell’Autorità circa la sussistenza di un pericolo di abuso delle armi. Il provvedimento non richiede l’accertamento di un reato, ma soltanto la valutazione prognostica del rischio, basata su accertamenti svolti nella immediatezza dei fatti, legittimamente preferiti rispetto a dichiarazioni postume tendenti a ridimensionare la gravità degli episodi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto d’armi ad uso caccia, era stato protagonista, il 1° dicembre 2024, di una violenta lite coniugale con urla, reciproci insulti, aggressioni fisiche e lancio di oggetti, avvenuta alla presenza dei figli minori di due e sette anni. L’episodio, verificatosi anche a causa di un presunto abuso di sostanze alcoliche, aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri. Nell’immediatezza dei fatti, gli stessi coniugi avevano riferito ai militari che il litigio non era stato un episodio isolato e che il ricorrente faceva uso di alcoolici.
A seguito di tali eventi, con provvedimento del 9 agosto 2025 il Questore di Pordenone negava il rinnovo del porto d’armi per uso caccia; con il successivo decreto del 10 novembre 2025 il Prefetto di Pordenone disponeva, ai sensi dell’art. 39 TULPS, il divieto di detenere e usare armi a carico del ricorrente, che impugnava tale decreto deducendo eccesso di potere per insufficiente istruttoria, carenza di motivazione e ingiustizia manifesta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo il provvedimento prefettizio dettagliatamente e analiticamente motivato sulla scorta degli accertamenti svolti dalla forza pubblica nella immediatezza dei fatti e delle valutazioni discrezionali dell’Autorità. Quanto alla lamentata carenza istruttoria, il Collegio ha evidenziato che i Carabinieri avevano interrogato i coniugi, assunto informazioni dai vicini e rilevato direttamente lo stato di alterazione del ricorrente, palesemente riferibile all’assunzione di sostanze alcoliche. Il Prefetto aveva inoltre legittimamente valutato la tendenziale inattendibilità delle dichiarazioni postume della moglie, rese all’evidente scopo di ridimensionare la gravità dei fatti per non aggravare la tensione familiare.
Il Collegio ha quindi escluso il vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta, osservando che il provvedimento di divieto costituiva l’unico rimedio realmente efficace a fronte del pericolo emerso: la scelta era infatti tra l’adozione del divieto e il mantenimento dello status quo ante, consistente nella piena libertà di detenere armi nonostante il rischio di abuso evidenziato dalla condotta e dal contesto familiare, concludendo che tertium non datur.
La natura preventivo-cautelare del provvedimento ha infine privato di pregio le censure basate sulla sua asserita sproporzione: il decreto, non essendo definitivamente preclusivo per il destinatario, poteva essere rivalutato al mutare delle circostanze. Il TAR ha inoltre rilevato come la coerenza complessiva dell’azione amministrativa, già orientata al diniego del rinnovo del porto d’armi, imponesse l’adozione del divieto di detenzione per evitare una insanabile contraddizione.
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Nota della Redazione
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