Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia del contendere (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 414 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione provveda a dare esecuzione alla decisione del giudice ordinario successivamente alla proposizione del ricorso ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm., la domanda di ottemperanza deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio in senso favorevole al ricorrente comporta l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato.
Il Fatto
La docente, soccombente in un giudizio innanzi al Tribunale di Udine, aveva ottenuto una sentenza favorevole, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dell’Amministrazione. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire quanto statuito, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva spontaneamente a dare esecuzione al giudicato, sia pure in un momento successivo alla proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che dalla documentazione versata in atti risultava che l’Amministrazione aveva ottemperato alla sentenza del Tribunale di Udine, con conseguente cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha precisato che tale evenienza, verificatasi successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, non incide sulla regolamentazione delle spese, che resta determinata secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La circostanza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza non esclude, infatti, che la domanda giudiziale sia stata necessaria per ottenere l’adempimento. Ne consegue che l’Amministrazione, pur avendo eliminato la necessità di una decisione nel merito, rimane onerata delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, dovendosi considerare la sua condotta processuale sostanzialmente riconducibile a un’accettazione della pretesa azionata.
Il Collegio ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa. La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui l’ottemperanza spontanea sopravvenuta non priva il ricorrente del diritto alla rifusione delle spese, attesa la riconducibilità dell’iniziativa giudiziale all’originario inadempimento dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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