Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza dell’amministrazione al giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 387 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’amministrazione, ancorché successivamente alla proposizione del ricorso, abbia integralmente ottemperato al giudicato, eliminando ogni residua utilità della decisione. In tal caso il giudice dichiara cessata la materia del contendere, senza necessità di scrutinare nel merito le censure dedotte, e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza favorevole, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini. L’amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione al dictum giurisdizionale nel termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 104/2010. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva provveduto a ottemperare alla sentenza, sia pure dopo la proposizione del ricorso. La questione era stata pertanto rimessa alla camera di consiglio per la definizione del giudizio alla luce della sopravvenuta esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, dalla documentazione prodotta in giudizio, risultava che la materia del contendere era cessata, avendo l’amministrazione ottemperato al giudicato, sebbene successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere discende dalla sopravvenuta satisfazione dell’interesse azionato, che rende priva di oggetto la decisione sul ricorso.
Il Tribunale ha precisato che la condotta satisfattiva dell’amministrazione, intervenuta dopo l’introduzione del giudizio, non incide sulla soccombenza virtuale della stessa ai fini delle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale desumibile dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., applicabili al processo amministrativo. L’amministrazione, infatti, ha dato esecuzione al giudicato solo a seguito della proposizione del ricorso per ottemperanza, dovendosi pertanto considerare parte soccombente.
Il Collegio ha quindi condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate forfettariamente in misura di € 1.000,00, oltre agli accessori dovuti per legge e al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo, con distrazione in favore del difensore che si era dichiarato antistatario. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva, con conseguente ordine all’autorità amministrativa di darvi esecuzione.
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Nota della Redazione
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