Variante al piano di recupero su iniziativa privata: onere motivazionale rafforzato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 351 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variante a un piano di recupero, ancorché di iniziativa pubblica, deve offrire contezza della persistente sussistenza dell’interesse pubblico e del suo eventuale adeguamento alle mutate esigenze del territorio, con onere motivazionale da ritenersi rafforzato laddove l’atto sia stato adottato sulla mera prospettazione di un privato, in relazione ai soli immobili di sua proprietà, e incida su aspettative qualificate di soggetti confinanti, come quelle derivanti dal mantenimento del dimensionamento delle unità minime di intervento. La motivazione non può limitarsi a recepire tautologicamente le controdeduzioni alle osservazioni, né elevare ad interesse pubblico un fine eminentemente preordinato a soddisfare gli interessi economici del singolo operatore. Il proprietario dell’immobile immediatamente confinante con l’area incisa dalla variante vanta un interesse a ricorrere attuale, in quanto la nuova disciplina pianificatoria costituisce il presupposto necessario e conformativo dei successivi titoli edilizi.
Il Fatto
La società Linea Oro S.a.s. e i soci in proprio, proprietari di un immobile confinante con l’area oggetto della Variante n. 15 al Piano di Recupero del centro storico di Codroipo, hanno impugnato gli atti del procedimento di approvazione della variante stessa, nonché la reiezione delle loro osservazioni. L’intervento, richiesto da un privato, prevedeva la demolizione e ricostruzione dei fabbricati su sedime e fuori sedime, l’aumento di 1500 mc della volumetria e la ridefinizione di una nuova UMI che comprendesse solo i mappali di proprietà del richiedente.
I ricorrenti deducevano, tra l’altro, il difetto di motivazione e lo sviamento, l’aggravio della servitù di passaggio e la violazione delle norme sulle distanze legali. Il Comune resisteva eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e contestando nel merito le censure avversarie.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo sussistente un interesse a ricorrere in capo ai proprietari confinanti, in ragione della “prossimità qualificata” e della diretta interferenza tra l’assetto pianificatorio contestato e la loro sfera giuridica. Il pregiudizio è stato giudicato attuale, poiché la variante non si limita a una previsione astratta, ma costituisce il presupposto necessario e conformativo dei successivi titoli edilizi, incidendo su volumetrie, altezze e categorie di intervento.
Nel merito, il Collegio ha premesso che il piano di recupero assolve a una funzione “riparatoria” del tessuto urbano, finalizzata al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente. Ne ha tratto la conseguenza che la motivazione di una variante a tale strumento deve offrire contezza dell’interesse pubblico, in particolare quando i proprietari confinanti vantino un’aspettativa qualificata all’attuazione di interventi non peggiorativi rispetto a quelli originariamente previsti e al mantenimento del dimensionamento delle UMI.
Nel caso di specie, la deliberazione di approvazione si limitava a richiamare la richiesta del privato e l’assenza di consumo di suolo, senza esplicitare la coerenza con gli obiettivi del piano. La relazione tecnica, nell’elevare a fine pubblico la “appetibilità sul mercato” degli interventi, è stata ritenuta preordinata a soddisfare gli interessi economici di un singolo operatore. Le controdeduzioni alle osservazioni sono state giudicate meramente tautologiche, non offrendo evidenza dell’autonomo interesse pubblico che avrebbe imposto la specifica modifica delle UMI e la riorganizzazione volumetrica.
Il Collegio ha quindi ritenuto fondato l’onere motivazionale rafforzato, discendente dalla palese divaricazione tra l’originaria previsione e quella assentita su istanza del privato. Ne è derivato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della deliberazione di approvazione e degli atti recepiti, con salvezza della facoltà del Comune di riadottare l’atto emendato dai vizi. Le spese sono state compensate, considerato l’accoglimento solo parziale delle censure.
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Nota della Redazione
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