Trasferimento militare ex art. 33 comma 5 l. 104/1992 e limite delle posizioni organiche (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 342 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inciso “ove possibile” di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 comporta che il trasferimento del lavoratore che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità possa essere negato ove non sussista una collocazione compatibile con il ruolo e il grado presso la sede richiesta. Per il personale militare, l’istituto ha natura eccezionale ed è subordinato al limite delle posizioni organiche vacanti di cui all’art. 981, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 66/2010. L’Amministrazione deve offrire una motivazione concreta e puntuale degli elementi ostativi, specificando le eccedenze di organico riferite a ciascuna sede; non è invece necessario che i dati numerici indicati siano corredati da riscontri documentali, trattandosi di atti aventi valenza dichiarativa fidefaciente. Le ragioni del diniego possono legittimamente essere integrate nel provvedimento finale per dare riscontro alle osservazioni presentate dall’interessato ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone, chiedeva il trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 per assistere il figlio minore riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della medesima legge, indicando le sedi di Gallipoli, Otranto, Brindisi e Taranto. L’Amministrazione, dopo la comunicazione dei motivi ostativi e l’interlocuzione endo-procedimentale, rigettava l’istanza rappresentando l’assenza di posizioni tabellari vacanti e disponibili per il ruolo e il grado del richiedente nelle sedi indicate.
Avverso tale diniego il militare proponeva ricorso, deducendo difetto di istruttoria, carenza e apparente motivazione, travisamento dei fatti e omessa comparazione tra l’interesse organizzativo dell’Amministrazione e la tutela del minore disabile. Le Amministrazioni intimate si costituivano per resistere al ricorso, che veniva trattenuto in decisione all’esito dell’udienza camerale per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando che l’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 riconosce al lavoratore il diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere, mentre l’art. 981, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 66/2010 limita l’applicazione della norma al personale militare, condizionandola alla sussistenza di posizioni organiche vacanti per il ruolo e il grado nella sede di richiesta destinazione.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha precisato che l’esercizio del potere discrezionale deve tradursi in una verifica accurata delle esigenze funzionali, con motivazione che non può limitarsi a generici riferimenti alle necessità di servizio, ma deve indicare concretamente gli elementi ostativi riferiti alla sede richiesta, considerando il grado e la posizione di ruolo del richiedente.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il diniego impugnato risultasse adeguatamente motivato: l’Amministrazione aveva infatti specificato, per ciascuna delle sedi indicate, l’esistenza di eccedenze nel ruolo Marescialli rispetto alla previsione organica e il numero di militari di pari ruolo già inseriti in nota per trasferimento assistenziale. Tali indicazioni, contenute in atti aventi valenza dichiarativa fidefaciente, offrivano piena contezza delle ragioni ostative senza necessità di ulteriori riscontri documentali.
Quanto alla dedotta novità degli elementi motivazionali rispetto al preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha chiarito che il riferimento agli enti della Marina Militare presenti nelle sedi di Brindisi e Taranto costituiva la naturale conseguenza delle osservazioni presentate dall’interessato, che aveva espressamente chiesto di valutare l’estensione del trasferimento anche a tali sedi. Ne discendeva la piena legittimità del provvedimento, adottato all’esito di un procedimento conforme alla circolare interna che costituisce auto-vincolo per l’Amministrazione, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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