La revoca del nulla osta per elementi ostativi sopravvenuti è atto vincolato e non annullamento d’ufficio (TAR Lazio n. 910 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022 (conv. dalla l. n. 122/2022), a seguito del sopravvenuto accertamento di elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, costituisce una fattispecie di revoca sanzionatoria espressione di un potere vincolato. Tale provvedimento non rientra nello schema dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e non richiede alcuna valutazione comparativa tra interesse pubblico e interesse del privato. La mancata contestazione degli elementi ostativi e l’irrilevanza delle sopravvenienze fattuali rendono il provvedimento non annullabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario impugnava la revoca del nulla osta al lavoro, emesso in suo favore e successivamente ritirato dalla Prefettura per la mancanza dei requisiti reddituali-occupazionali del datore di lavoro e per gravi carenze documentali. Il ricorrente deduceva la violazione dei termini per l’esercizio del potere di revoca e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, chiedendo l’annullamento del provvedimento e il rilascio di un titolo di soggiorno, assumendo di aver nel frattempo reperito un’occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto il motivo procedimentale, rilevando che la comunicazione di avvio era stata correttamente inviate all’indirizzo indicato dal ricorrente, il quale non aveva comunicato il proprio nuovo recapito. Le censure relative alla mancata valutazione di elementi sopravvenuti sono state giudicate irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Il Collegio ha poi chiarito la natura giuridica del provvedimento impugnato, qualificandolo come atto vincolato. L’art. 42 del d.l. n. 73/2022, infatti, consente il rilascio del nulla osta entro trenta giorni anche senza aver completato l’istruttoria, ma dispone che al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi consegua obbligatoriamente la revoca del nulla osta e del visto, senza necessità di valutare ragioni di interesse pubblico o la posizione del privato.
Tale fattispecie si discosta dal paradigma generale dell’art. 21-quinquies e ancor più dall’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, configurandosi come decadenza o revoca sanzionatoria: l’amministrazione esercita un controllo successivo sui presupposti che dovevano sussistere ab origine per l’ingresso nel territorio nazionale. La giurisprudenza citata dal Collegio conferma che la permanenza medio tempore in Italia di chi era privo dei requisiti iniziali non può essere valorizzata, pena l’elusione del sistema dei flussi programmati.
Il Tribunale ha infine escluso la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, poiché l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 presuppone l’instaurazione di un rapporto di lavoro, non verificatasi nella vicenda. Le sopravvenienze lavorative del ricorrente, essendo successive e non “incardinate” nel procedimento di cui all’art. 22 TUI, non potevano essere valutate dall’amministrazione. Alla luce di ciò, il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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