Revoca porto d’armi: necessaria istruttoria sulla denuncia (TAR Lazio n. 870 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, disposta dall’autorità di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non può fondarsi sulla mera esistenza di una denuncia-querela, ma esige una compiuta valutazione dell’affidabilità dell’istante, da svolgersi all’esito di un’istruttoria adeguata. In tale contesto, il giudice amministrativo può disporre un approfondimento istruttorio, onerando l’Amministrazione di produrre la documentazione relativa al procedimento, inclusa la denuncia e l’esito del relativo procedimento penale. L’ordinanza che dispone tali incombenti è finalizzata ad acclarare i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato, prima della decisione sul merito del ricorso; la sua adozione è altresì condizione di procedibilità del giudizio, laddove il giudice subordini la prosecuzione dello stesso alla notificazione del provvedimento alle amministrazioni intimate nel loro domicilio reale.
Il Fatto
Il ricorrente, un sottufficiale della Guardia di Finanza in congedo, impugnava il decreto del Prefetto di Latina che aveva respinto il suo ricorso gerarchico avverso la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, disposta dal Questore. La revoca trovava fondamento in una denuncia-querela presentata dalla ex coniuge del figlio del ricorrente, che lo aveva accusato di minacce. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione non avesse valutato la sua credibilità e l’attendibilità della denuncia, nonché il contesto di conflittualità familiare in cui questa era maturata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, ha ritenuto indispensabile, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio. L’Amministrazione intimata si era costituita in giudizio con atto di mera forma, senza produrre alcuna documentazione. Il Collegio ha quindi disposto che l’Amministrazione depositi, nel termine di trenta giorni, una dettagliata documentazione sul procedimento che ha condotto all’emanazione dei provvedimenti impugnati, esplicitando i termini dell’attività istruttoria svolta e allegando tutti i documenti rilevanti, con particolare riferimento alla denuncia-querela posta a fondamento della revoca, precisando altresì l’esito del procedimento penale alla stessa conseguito.
Inoltre, il Collegio ha ritenuto necessario onerare la parte ricorrente, a pena di improcedibilità del ricorso, di procedere alla notificazione del presente provvedimento alla Questura e alla Prefettura di Latina nel loro domicilio reale, anche informatico. La discussione è stata rinviata alla pubblica udienza del 18 novembre 2026, con sospensione di ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e nelle spese.
La decisione si fonda sulla considerazione che la revoca di un titolo autorizzatorio alla detenzione di armi, quale atto vincolato ma pur sempre discrezionale nell’an, richiede una ponderazione degli interessi in gioco, basata su un’istruttoria completa e non sulla sola presenza di una denuncia. L’ordinanza istruttoria assume rilievo centrale, in quanto consente al giudice di verificare la legittimità del provvedimento impugnato alla luce di tutti gli elementi fattuali e documentali, prima di pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.