Visto per ingresso vincolato: no al permesso per attesa occupazione se il rapporto non è iniziato (TAR Lazio n. 242 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il visto di ingresso per lavoro stagionale è funzionalmente vincolato all’impiego presso il datore di lavoro indicato nella richiesta di nulla osta. Ove non segua la stipula del contratto di soggiorno con il datore indicato, il visto perde di validità e non può essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione: tale titolo, infatti, presuppone che un rapporto di lavoro sia stato comunque avviato. La regola eccezionale del subentro di un nuovo datore, prevista dalla circolare interministeriale prot. n. 3965 del 18 giugno 2010, opera solo al momento della presentazione dello straniero allo sportello unico, per la stessa tipologia e durata e su motivate giustificazioni del datore originario.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui l’amministrazione aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata a seguito dell’ingresso in Italia. Il diniego era stato adottato perché il visto per lavoro stagionale era rimasto privo di effetto, non essendo stato stipulato il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato. Il ricorrente chiedeva la sospensione cautelare dell’atto, lamentando la possibilità di ottenere comunque un titolo per attesa occupazione.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha ritenuto la domanda cautelare non utilmente delibabile per carenza di evidente fumus boni iuris. La posizione del ricorrente non presentava, cioè, alcuna concreta probabilità di fondatezza nel merito tale da giustificare la tutela incidentale.
Il Collegio ha osservato che il visto di ingresso rilasciato per motivi di lavoro è vincolato all’uso esclusivo presso il datore di lavoro indicato. Tale vincolo è struttura essenziale della disciplina dell’ingresso per lavoro stagionale: il titolo abilitativo è legato a una specifica occasione di impiego e non ha carattere libero o generalizzato.
In mancanza di stipula del contratto di soggiorno con il datore indicato, il visto perde di validità. L’unica eccezione, non ricorrente nella specie, è quella disciplinata dalla circolare interministeriale prot. n. 3965 del 18 giugno 2010, che consente il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro al momento della presentazione dello straniero presso lo sportello unico, alle condizioni ivi previste.
Il Tribunale ha quindi escluso la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione, istituto che presuppone l’avvio di un rapporto di lavoro: non può trovare applicazione quando il rapporto non è mai iniziato e il titolo d’ingresso è già venuto meno. La domanda cautelare è stata rigettata, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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