Sanatoria edilizia: il diniego non crea autonomo periculum in mora se manca l’ordine di demolizione (TAR Lazio n. 229 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria è respinta quando non è dimostrato il requisito del periculum in mora. L’eventuale danno derivante dal diniego non è attuale se, al momento della decisione, non risulta emanato alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del richiedente. La mera esistenza di un’istanza di sanatoria respinta non determina di per sé un pregiudizio grave e irreparabile, in assenza di un’attività repressiva dell’Amministrazione. La valutazione del fumus boni iuris resta assorbita dalla carenza del requisito cautelare.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata da alcuni proprietari per interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto alla disciplina urbanistica. Il Comune ha espresso un diniego con provvedimento del 16 aprile 2026, avverso il quale i ricorrenti hanno proposto ricorso giurisdizionale, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei presupposti previsti dall’art. 55 cod. proc. amm., che richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Tribunale ha ritenuto dirimente la verifica del requisito del periculum in mora. Ha evidenziato che, allo stato attuale, non risulta emanato alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti dei ricorrenti: l’Amministrazione non ha quindi avviato né concluso un procedimento repressivo volto all’irrogazione di sanzioni, quale potrebbe essere l’ordine di demolizione delle opere abusive.
La mancanza di un’attività punitiva in corso o imminente ha condotto il Collegio a escludere l’attualità del pregiudizio lamentato dai ricorrenti. Il danno derivante dal diniego di sanatoria, infatti, assume concreta rilevanza solo quando l’Amministrazione manifesti la volontà di reprimere l’abuso, ponendo i proprietari nella condizione di subire le conseguenze della mancata regolarizzazione.
La decisione ha pertanto accolto l’eccezione di carenza del periculum in mora, respingendo la domanda cautelare, con assorbimento di ogni valutazione in ordine al fumus boni iuris. La mancata costituzione del Comune, non vittorioso nel senso della soccombenza formale, ha determinato la compensazione delle spese di lite, con declaratoria di nullità delle spese.
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Nota della Redazione
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