Cessata la materia del contendere nell’ottemperanza per la Carta del Docente con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 850 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione adempia tardivamente all’obbligo di dare esecuzione al giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta satisfazione dell’interesse azionato. Tale declaratoria non preclude, tuttavia, la liquidazione delle spese di lite a carico dell’Amministrazione soccombente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, allorché il tardivo adempimento confermi la fondatezza della pretesa originariamente avanzata. La condanna alle spese è pronunciata in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudizio di ottemperanza promosso dal docente avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’Amministrazione alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00 quale contributo per la formazione professionale.
Con il ricorso, il ricorrente chiedeva l’ottemperanza alla citata sentenza, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo in luogo dell’Amministrazione, disponendo la generazione del buono spesa di cui all’art. 6 D.P.C.M. 28.11.2016 e nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva per resistere nel giudizio.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata successivamente all’atto formale di costituzione del Ministero, la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l’intervenuto pagamento del beneficio economico. Ciononostante, il ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza a carico dell’Amministrazione resistente, invocando il principio della soccombenza virtuale, rilevando come il tardivo adempimento confermasse la fondatezza della pretesa vantata.
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha accolto tale impostazione. Il Collegio ha rilevato che la materia del contendere è venuta meno per effetto dell’avvenuto pagamento, ma ha nondimeno affermato che, in virtù della soccombenza virtuale, l’Amministrazione deve rifondere alla ricorrente le spese del giudizio.
La pronuncia si pone in continuità con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta ottemperanza non elide il dovere di regolazione delle spese processuali, quando il comportamento tardivo dell’Amministrazione dimostri che la pretesa azionata era fondata. Il giudice ha quindi condannato il Ministero alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato, da corrispondere ai procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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