Ordinanze contingibili e urgenti: il perdurare della situazione di pericolo non elide la legittimità del provvedimento (TAR Lazio n. 827 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs n. 267/2000 legittimano una compressione delle garanzie partecipative, potendosi omettere la comunicazione di avvio del procedimento per ragioni di celerità ex art. 7, commi 1 e 2, l. n. 241/1990. La mancata sottoscrizione autografa dell’atto, firmato digitalmente e notificato in forma cartacea, non ne determina la nullità quando sia possibile ricondurre il provvedimento all’autorità emanante. Il perdurare nel tempo della situazione di pericolo e la sua prevedibilità non elidono la legittimità dell’ordinanza extra ordinem, essendo sufficiente la permanenza attuale del pericolo, anche solo potenziale, per l’incolumità pubblica. La motivazione per relationem a verbali e relazioni tecniche è legittima ove i documenti richiamati siano resi disponibili nella sfera di conoscibilità legale dell’interessato.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio industriale sito in Frosinone, impugnava l’ordinanza con cui il Sindaco aveva ordinato, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs n. 267/2000, lavori di messa in sicurezza, consolidamento strutturale e bonifica dell’immobile e delle aree attigue, versando il complesso in stato di abbandono da lungo tempo e presentando rischio di inquinamento per la presenza di materiali depositati e di coperture in eternit.
Il ricorso era affidato a quattro motivi: violazione delle garanzie procedimentali, nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione in quanto firmato digitalmente ma notificato in forma cartacea, vizio di motivazione per genericità degli atti istruttori richiamati e insussistenza dello stato di fatto del complesso immobiliare, contestandosi lo stato di abbandono e il rischio di inquinamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, il Collegio ha ricondotto l’atto all’alveo delle ordinanze contingibili e urgenti, rilevando che il Sindaco aveva agito sulla base degli esiti convergenti del sopralluogo degli Uffici tecnici comunali e dell’intervento della Regione Carabinieri Forestale, puntualmente richiamati in motivazione. Il presupposto fondante dell’istituto risiede nella situazione di pericolo attuale per l’incolumità pubblica e privata.
Quanto alla violazione delle garanzie partecipative, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento preordinato all’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti implicano una necessaria compressione delle garanzie, potendosi omettere la comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, l. n. 241/1990, per ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità fisiologicamente connesse a tale tipologia di provvedimenti.
Sulla dedotta nullità per difetto di sottoscrizione, il TAR ha chiarito che la funzione della firma è consentire l’individuazione dell’autorità emanante e che solo la sua totale mancanza rende nullo il provvedimento. La sottoscrizione digitale, ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 del d.lgs n. 82/2025, equivale alla firma autografa e garantisce autenticità e riferibilità soggettiva dell’atto; la mancata sottoscrizione della copia notificata integra una mera irregolarità quando l’originale sia stato regolarmente sottoscritto.
Quanto al vizio di motivazione, il Collegio ha precisato che la risalenza della situazione di pericolo e la sua evitabilità non elidono la legittimità dell’ordinanza, essendo sufficiente la permanenza attuale del pericolo, anche solo potenziale. Rileva la “ragionevole probabilità che accada un evento dannoso” in caso di omissione dell’intervento. La motivazione per relationem ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990 è legittima ove i documenti richiamati siano stati resi disponibili, nella specie non risultando che la ricorrente avesse formulato richiesta di accesso atti.
La Corte ha infine ritenuto le misure ingiunte proporzionate, necessarie e sufficientemente chiare, essendo emerse coperture crollate con frammenti di pannelli in eternit non ancorati, cumuli di pneumatici e fusti metallici con vasca contenente sostanze liquide, in area a ridosso di un corso d’acqua tutelato. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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