Retrocessione beni ENAV e comunicazione di avvio (TAR Liguria n. 1036 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto interdirettoriale che dispone la retrocessione al demanio statale di beni di proprietà di ENAV, la loro assegnazione in uso gratuito ad ENAC e il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale costituisce atto plurimo, funzionalmente scindibile in determinazioni riferite ai singoli scali, sicché la competenza territoriale radicata sul luogo di produzione degli effetti. Esso è dotato di autonoma lesività nei confronti del gestore, destinatario di obblighi di presa in consegna e di assunzione degli oneri gestionali, e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990; la natura vincolata del provvedimento non esclude l’obbligo di contraddittorio, vertendo la valutazione amministrativa sull’individuazione dei beni e sulla loro strumentalità.
Il Fatto
Il gestore aeroportuale dello scalo di Genova ha impugnato il decreto interdirettoriale del 3 aprile 2020 con cui ENAV è stata autorizzata a retrocedere al demanio statale i sistemi di aiuto visivo luminosi (AVL) e altri beni infra-sedime, con successiva assegnazione ad ENAC e immissione nella concessione aeroportuale. Il provvedimento imponeva al gestore la presa in consegna dei beni entro termini determinati e l’assunzione a proprie cure e spese della gestione, manutenzione e alimentazione elettrica. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e il difetto di precisione dell’allegato A.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, dichiarando improcedibile il ricorso limitatamente ai beni infra-sedime già consegnati e accettati, per intervenuta acquiescenza, e mantenendo fermo l’interesse alla decisione per i sistemi AVL. Ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, qualificando il decreto come atto plurimo e funzionalmente scindibile in plurime determinazioni riferite ai singoli aeroporti, con effetti che si producono nel territorio regionale per la parte controversa.
Il Collegio ha escluso la carenza di interesse, valorizzando la concentrazione nel decreto degli effetti del trasferimento della proprietà, dell’assegnazione in uso gratuito e della predisposizione dell’affidamento in concessione, che rende attuale e concreta la lesione dedotta dal gestore.
Quanto al merito, il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il gestore aeroportuale, destinatario degli obblighi di presa in consegna e di assunzione degli oneri gestionali, è soggetto nei cui confronti il provvedimento produce effetti diretti ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, non essendo stata dedotta alcuna ragione di urgenza idonea a giustificare l’omissione del contraddittorio. La mera conoscenza del generale processo di riallocazione delle competenze non equivale alla comunicazione di avvio del singolo procedimento.
Il Collegio ha infine disatteso l’eccezione di ENAV fondata sulla natura vincolata del provvedimento e sull’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Gli artt. 692 e 693 cod. nav. configurano il demanio aeronautico civile statale come demanio accidentale, sicché l’ingresso di beni di proprietà di soggetto diverso dallo Stato presuppone una scelta amministrativa di retrocessione che richiede la valutazione sull’esatta individuazione dei beni, sulla loro strumentalità e sulle interferenze con infrastrutture non trasferite. Il secondo motivo è stato assorbito, costituendo il difetto di istruttoria l’effetto del contraddittorio illegittimamente omesso. L’effetto conformativo impone la riedizione del potere limitatamente ai sistemi AVL dello scalo di Genova, previa comunicazione di avvio al gestore.
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Nota della Redazione
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