Nullo osta revocabile solo per elementi sopravvenuti, non per carenze documentali originarie (TAR Liguria n. 1019 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998, consegue al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi, cioè alla scoperta di un requisito insussistente in esito a un controllo successivo all’emissione del provvedimento. Non può invece essere disposta per sanzionare una carenza documentale già esistente e agevolmente verificabile al momento della presentazione dell’istanza, come l’inosservanza dei termini per la previa verifica presso il Centro per l’Impiego della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 9, comma 5, D.P.C.M. 27 settembre 2023.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta dalla Prefettura per carenze documentali della domanda presentata dal datore di lavoro. In seguito a un riesame disposto dal Tribunale, l’Amministrazione confermava il provvedimento di revoca, ritenendo che l’istanza fosse stata presentata prima del ricevimento del riscontro dal Centro per l’Impiego sull’indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale. Avverso tale nuova determinazione venivano proposti motivi aggiunti, deducendo la violazione dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 9, comma 4 e 5, D.P.C.M. 27 settembre 2023.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, superato dal nuovo provvedimento, e ha accolto i motivi aggiunti. La verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del nulla osta deve avvenire prima della sua adozione: l’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 subordina il rilascio al rispetto delle prescrizioni del comma 2, tra cui la verifica di indisponibilità presso il Centro per l’Impiego.
La Corte ha escluso che la revoca possa essere utilizzata per contestare una carenza documentale originaria, in quanto il tenore letterale dell’art. 22, comma 5-quater la ricollega al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi, cioè a una verifica successiva all’emissione del nulla osta, come i controlli dell’Ispettorato del lavoro e dell’Agenzia delle entrate di cui all’art. 24-bis, comma 4.
La condotta del datore di lavoro, che aveva inoltrato la domanda prima della scadenza del termine di quindici giorni lavorativi dalla richiesta al Centro per l’Impiego, non integrava una violazione sanzionabile con la revoca. La mancata attendibilità della verifica era, infatti, agevolmente rilevabile al momento della presentazione dell’istanza. La carenza era stata, inoltre, successivamente sanata dalla produzione della documentazione attestante la risposta negativa del Centro per l’Impiego, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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