Sospensione cautelare dell’annullamento d’ufficio di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e del rigetto della sanatoria (TAR Liguria n. 301 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare di un provvedimento di rigetto di un’istanza di sanatoria edilizia è disposta quando, per effetto del rigetto stesso, riprende efficacia un’ordinanza di demolizione, determinando una situazione di pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. La valutazione del fumus boni iuris è assorbita dalla constatazione del pregiudizio imminente e non altrimenti rimediabile, che giustifica la tutela cautelare in attesa della decisione di merito.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano due provvedimenti del Comune di Zoagli: la comunicazione di avvio del procedimento e di annullamento d’ufficio di un’autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di box per cicli e motocicli, e il conseguente rigetto d’ufficio dell’istanza in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001. Chiedevano la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti, deducendone la illegittimità sotto molteplici profili, e lamentando il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla ripresa di efficacia di una pregressa ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il rigetto dell’istanza di sanatoria comporta la reviviscenza dell’ordinanza di demolizione del 2012, con conseguente obbligo per i ricorrenti di procedere alla demolizione delle opere. Tale effetto è stato ritenuto idoneo a integrare il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, in quanto l’esecuzione della demolizione determinerebbe un danno non rimediabile attraverso il successivo eventuale accoglimento del ricorso nel merito.
La valutazione prognostica circa la fondatezza del ricorso è passata in secondo piano rispetto alla constatazione dell’imminenza del pregiudizio, ravvisato nella concreta possibilità che l’amministrazione proceda all’esecuzione coattiva dell’ordinanza di demolizione prima della decisione di merito. Il Tribunale ha pertanto concluso per l’accoglimento dell’istanza incidentale, disponendo la sospensione cautelare del provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria.
Conseguentemente, è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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