Attribuzione suolo pubblico all’esercizio concorrente non irragionevole in sede cautelare (TAR Liguria n. 280 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 c.p.a., il diniego di occupazione di una porzione di suolo pubblico non appare assistito da plausibili motivi di fondatezza quando l’attribuzione della stessa all’esercizio commerciale concorrente, insediato nell’edificio immediatamente retrostante l’area, non si riveli irragionevole. Il requisito del periculum in mora deve altresì ritenersi insussistente laddove la ricorrente possa continuare a usufruire del residuo spazio assegnato per lo svolgimento della propria attività.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio pubblico, impugnava la deliberazione comunale recante modifica al regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento di rigetto parziale dell’istanza di concessione per l’occupazione di suolo pubblico relativamente a una porzione ricadente all’interno del lotto 65. La porzione di suolo controversa era stata peraltro successivamente attribuita a un esercizio concorrente, insediato nell’edificio immediatamente retrostante l’area.
La ricorrente chiedeva pertanto, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili. Si costituivano in giudizio il Comune e la società controinteressata, resistendo alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nell’esame proprio della fase cautelare, ha valutato in primo luogo la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, rilevando come il ricorso non risultasse assistito da plausibili motivi di fondatezza. La scelta dell’Amministrazione di attribuire la porzione di suolo pubblico all’esercizio insediato nell’edificio immediatamente retrostante l’area è stata ritenuta non irragionevole, tenuto conto della funzione di raccordo e di pertinenzialità che l’area stessa svolge rispetto all’attività ivi esercitata.
Quanto al periculum in mora, la Corte ha osservato che la ricorrente ben può continuare a esercitare la propria attività usufruendo del residuo spazio assegnatole, sicché l’eventuale pregiudizio lamentato non riveste il carattere di gravità e irreparabilità richiesto per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
La valutazione comparativa degli interessi coinvolti ha pertanto condotto al rigetto della domanda cautelare, con compensazione delle spese della fase, trattandosi di giudizio ancora pendente nel merito e di questione non interamente definita in questa sede.
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Nota della Redazione
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