Dichiarata improcedibile l’impugnazione della S.C.A. per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Liguria n. 976 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta presentazione di una CILA per opere interne, successiva all’adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, determina il venire meno dell’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso tale provvedimento. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. La dichiarazione di improcedibilità non implica alcuna valutazione nel merito della legittimità dell’atto impugnato, ma costituisce esclusivamente l’effetto processuale della cessazione della materia del contendere. La compensazione delle spese, in particolare, trova giustificazione nell’esito non sfavorevole della controversia per nessuna delle parti.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’attività commerciale, aveva presentato al Comune di Genova una segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.) ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 380/2001. L’amministrazione comunale, tuttavia, con due distinti provvedimenti, aveva comunicato il divieto di prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, in considerazione del contenuto di un parere e di una successiva relazione di rettifica, entrambi del 28 febbraio 2022.
Avverso tali atti la ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Liguria, deducendone l’illegittimità. Il Comune di Genova si era costituito in giudizio, eccependo, tra l’altro, l’improcedibilità del ricorso per ragioni non meglio specificate nel testo della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente in data 30 aprile 2026, con la quale la stessa ha espressamente rappresentato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso. Tale cessazione dell’interesse è stata motivata dal successivo deposito di una CILA per opere interne, circostanza che ha reso priva di utilità concreta la prosecuzione del giudizio avverso i provvedimenti impugnati.
La ricorrente ha pertanto chiesto al Collegio di dichiarare il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese di lite, richiesta alla quale il Comune di Genova ha prestato il proprio accordo. Il TAR, verificata la sussistenza dei presupposti processuali, ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza entrare nel merito delle censure proposte.
La decisione si fonda sul principio generale del processo amministrativo secondo cui l’interesse alla decisione deve permanere fino al momento della sentenza. La presentazione della CILA, determinando una nuova conformazione del rapporto tra la ricorrente e l’amministrazione, ha fatto venire meno l’utilità che la stessa avrebbe potuto trarre dall’annullamento dei provvedimenti impugnati. In questo senso, la declaratoria di improcedibilità rappresenta l’esito naturale del giudizio quando l’atto impugnato non sia più in grado di produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, recependo l’accordo intervenuto tra le parti e valorizzando la circostanza che la definizione del giudizio non è dipesa da una soccombenza sostanziale di alcuna delle parti, ma da un evento sopravvenuto ed oggettivo. La sentenza è stata infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa, con oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela della sua riservatezza.
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Nota della Redazione
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