Ottemperanza per la carta del docente: obbligo dell’amministrazione e commissario ad acta (TAR Liguria n. 959/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, l’amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al dictum del giudice. Quando l’inerzia dell’amministrazione si protrae oltre il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inottemperanza, è legittima la nomina di un commissario ad acta. La penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere fissata su istanza di parte, assumendo come dies a quo la scadenza del termine concesso all’amministrazione per ottemperare.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare alla ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, per le annualità oggetto di ricorso. Non avendo l’amministrazione provveduto, la docente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Liguria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente superato l’eccezione relativa al difetto di procura, rilevato con ordinanza del 14 aprile 2026. La nuova procura depositata è stata ammessa in quanto quella originaria era stata rilasciata prima della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2026, la quale ha statuito l’insanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo. La Corte ha quindi applicato il principio del tempus regit actum, ritenendo sanabile il vizio per gli atti compiuti prima della pronuncia chiarificatrice.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha constatato l’assenza di contestazioni da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente e l’accredito della somma dovuta.
Il Collegio ha inoltre nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che dovrà provvedere in via sostitutiva nel successivo termine di giorni 30, accertato il protrarsi dell’inottemperanza.
Accogliendo la richiesta di parte, il TAR ha infine fissato una penalità di mora di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’effettiva esecuzione o all’insediamento del commissario. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono state distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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