Ottemperanza al giudicato del Giudice di Pace per il pagamento delle spese di lite (TAR Lombardia n. 4018 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che, accogliendo l’opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo, condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite costituisce titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza. La mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, unitamente alla produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza ex art. 64 cod. proc. amm. e di disporre l’esecuzione coattiva del giudicato, assegnando all’Amministrazione un termine per il pagamento e nominando sin d’ora un Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso in favore di quest’ultimo.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Lodi il preavviso di fermo amministrativo n. 52108, emesso in relazione all’ingiunzione di pagamento n. 107725/2023, fondata sul verbale di contestazione n. 87870/2022 della Polizia Locale per violazione dell’art. 126-bis cod. della strada. Il Giudice di Pace, con sentenza del 15.10.2025, aveva annullato il preavviso e condannato la Città Metropolitana di Milano al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 43,00 per spese e € 207,00 per compensi, oltre accessori di legge.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 30.10.2025, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria in data 9.4.2026. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, notificato il 9.4.2026. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, ossia il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace e la sua notifica all’Amministrazione debitrice, prodotta con l’attestazione di Cancelleria. Ha quindi rilevato che l’Amministrazione, non costituendosi, non ha dimostrato alcun adempimento né dedotto cause ostative all’esecuzione.
Sul piano processuale, la mancata costituzione della resistente ha consentito al Collegio di applicare il disposto dell’art. 64 cod. proc. amm., potendo porre a fondamento della decisione le circostanze dedotte dalla ricorrente e non contestate. La pretesa creditoria è apparsa fondata, sicché è stata dichiarata l’inottemperanza per la somma riconosciuta a titolo di spese di lite.
Quanto alle modalità esecutive, il Collegio ha assegnato all’Amministrazione il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale. In caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, o dirigente o funzionario delegato, che dovrà provvedere entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente.
Con riferimento al Commissario ad acta, il TAR ha escluso la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. Ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 400,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato, tenuto conto del non elevato livello di complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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