Occupazione abusiva di alloggio ERP dopo la morte dell’assegnatario: l’inconsapevolezza non scusa (TAR Lombardia n. 4013 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione: in caso di morte dell’assegnatario, l’assegnazione-locazione cessa e l’alloggio torna nella disponibilità dell’ente, che può procedere a una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei conviventi indicati nell’art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972, i quali vantano un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico. Il convivente more uxorio dell’assegnatario deceduto, privo di un esplicito provvedimento di assegnazione, occupa abusivamente l’immobile e incorre nella fattispecie di cui all’art. 633 cod. pen.. L’assenza di eventi di occupazione abusiva negli ultimi cinque anni, prevista dall’art. 7, primo comma, lett. g), del regolamento regionale n. 4 del 2017, è requisito per l’accesso all’ERP: la sua mancanza legittima l’annullamento in autotutela dell’assegnazione. La tolleranza dell’Amministrazione non vincola al ripristino della legalità e l’inconsapevolezza dell’abusività non è scusabile data la natura pubblica dell’alloggio.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento del Comune di Milano del 1 giugno 2022, con cui era stata annullata in autotutela l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica disposta nel 2021. L’Amministrazione aveva accertato che l’interessata, nella domanda, aveva falsamente dichiarato di non aver mai occupato abusivamente un immobile.
La ricorrente ammetteva di aver occupato per anni un alloggio ERP dopo la morte del legittimo assegnatario, suo convivente more uxorio, ma sosteneva di non essersi mai resa conto dell’abusività: l’ingresso era avvenuto con il consenso dell’assegnatario, il Comune le aveva riconosciuto la residenza anagrafica e l’assegnatario aveva presentato istanza di ampliamento del nucleo familiare prima di morire.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo abilitante è l’assegnazione. Alla morte dell’assegnatario cessa l’assegnazione-locazione e l’alloggio torna nella disponibilità dell’ente, che può procedere a nuova assegnazione: i conviventi indicati nell’art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 vantano un titolo preferenziale, non un diritto al subentro automatico.
La Corte osserva che la ricorrente, dopo il decesso del legittimo assegnatario, non è stata destinataria di alcun provvedimento di assegnazione e che la domanda di ampliamento del nucleo familiare presentata in suo favore è stata respinta. Ne consegue che l’occupazione successiva è qualificabile come abusiva, con conseguente difetto del requisito di accesso all’ERP previsto dall’art. 7, primo comma, lett. g), del regolamento regionale n. 4 del 2017. La decisione del Comune di annullare l’assegnazione risulta pertanto corretta.
Quanto alla tolleranza passata dell’Amministrazione, il Collegio precisa che questa non può vincolare l’ente ad astenersi dal ripristino della legalità. Quanto alla presunta inconsapevolezza, la natura pubblica dell’alloggio rende evidente che l’occupazione non può prescindere da un atto autorizzativo: lo stato di inconsapevolezza, anche se sussistente, non è giustificato e non legittima l’occupazione.
Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della situazione di fatto. L’interessata potrà presentare nuova domanda di assegnazione alla scadenza del termine quinquennale previsto dal regolamento regionale.
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Nota della Redazione
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