Periculum in mora insussistente per impugnazione tardiva della comunicazione CSEA (TAR Lombardia n. 919 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55, comma 3, cod. proc. amm. con distinto ricorso notificato alle altre parti è inammissibile per carenza di periculum in mora quando il termine per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, che si assume lesiva, sia già scaduto alla data di notifica del ricorso. Il danno grave e irreparabile derivante da un atto applicativo di una delibera tariffaria deve essere scongiurato prima della scadenza del termine, non essendo configurabile un pregiudizio imminente per le rate già scadute e risultando meramente futuro e non attuale quello relativo alle rate non ancora esigibili. La complessità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate non può sopperire alla mancanza del requisito dell’urgenza, potendo trovare adeguata composizione solo nella sede di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore del servizio di distribuzione del gas, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia una pluralità di deliberazioni dell’ARERA concernenti la rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2009 al 2024 e la determinazione delle tariffe definitive per l’anno 2025. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, la società ha altresì domandato la sospensione degli effetti della comunicazione con cui la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ha intimato il pagamento dell’importo a debito, approvato con la Deliberazione n. 107/2026/R/gas, secondo un piano di rientro triennale.
La comunicazione impugnata fissava il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2026, della seconda entro il 30 giugno 2027 e della terza entro il 30 giugno 2028. La società, in prossimità della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare avverso la delibera, aveva depositato una memoria non notificata, evidenziando il pregiudizio derivante dalla comunicazione della CSEA. Solo con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 13 luglio 2026 la domanda cautelare è stata ritualmente proposta, ossia dopo la scadenza del termine per il pagamento della prima rata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 55, comma 3, cod. proc. amm., la domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti. Nel caso di specie, la domanda era stata ritualmente formulata solo con il ricorso notificato il 13 luglio 2026, successivamente alla scadenza del termine del 30 giugno 2026 fissato per il pagamento della prima rata.
Da tale rilievo temporale il TAR ha tratto la conclusione dell’insussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora. Il danno grave e irreparabile paventato, connesso all’esecuzione della comunicazione CSEA, avrebbe potuto essere scongiurato solo proponendo la domanda cautelare prima della scadenza del termine per la prima rata. La tardività della proposizione dell’istanza rendeva il pregiudizio non più evitabile nella sede cautelare per la quota già esigibile.
Con riguardo alle altre due rate, in scadenza rispettivamente il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028, il Collegio ha osservato che il danno grave paventato ha natura futura e, pertanto, non assume il carattere della imminenza richiesto dall’istituto cautelare. La mancanza del requisito dell’urgenza ha quindi condotto al rigetto dell’istanza, indipendentemente dalla fondatezza delle censure proposte.
Il TAR ha infine considerato che la complessità delle questioni prospettate, ivi incluse quelle di legittimità costituzionale, non è compatibile con la delibazione sommaria della fase cautelare. Tali questioni richiedono un approfondimento proprio della sede di merito, sicché il Collegio ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica di discussione entro il primo trimestre del 2027, compensando le spese della fase ai sensi dell’art. 57 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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