Sospensione della perdita del grado in attesa della trattazione di merito (TAR Lombardia n. 900 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare amministrativo, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato può essere disposta anche quando le questioni sollevate richiedano una trattazione approfondita riservata alla fase di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.. In tale evenienza, la valutazione del fumus boni iuris non si traduce in un giudizio definitivo sulla fondatezza del ricorso, ma si limita a rilevare la non manifesta infondatezza delle censure, rinviando ogni più approfondita disamina all’esito del giudizio di merito, con contestuale fissazione dell’udienza pubblica di trattazione.
Il Fatto
Un appartenente alla Guardia di Finanza, con qualifica di Appuntato Scelto, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia la determinazione del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale della Guardia di Finanza, prot. n. -OMISSIS- del 30 aprile 2026, con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione.
Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento disciplinare, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, contrastando le ragioni del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che le questioni sollevate dal ricorrente richiedano una trattazione approfondita, riservata alla fase del merito del giudizio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Nonostante tale rinvio, il Tribunale ha comunque ravvisato i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, confermando la misura monocratica già adottata e disponendo la sospensione del provvedimento impugnato. La valutazione del fumus, in questa fase, non ha richiesto un esame definitivo delle censure, essendo sufficiente rilevare la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.
La natura del provvedimento impugnato — incidente sulla posizione di status del ricorrente nell’ambito del rapporto di impiego militare — ha verosimilmente inciso sulla valutazione del pregiudizio grave e irreparabile, quale requisito del periculum in mora.
In accoglimento dell’istanza cautelare, il Tribunale ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10.12.2026, disponendo la compensazione delle spese della presente fase.
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Nota della Redazione
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