Diniego luogo di culto: l’obbligo di comunicare i motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 (TAR Lombardia n. 895 del 28.07.2026) TITOLO: Diniego luogo di culto: l’obbligo di comunicare i motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 (TAR Lombardia n. 895 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, sussiste il fumus boni iuris in relazione al diniego di individuazione e messa a disposizione di un immobile comunale da destinare a luogo di culto allorché il provvedimento negativo non dia conto delle verifiche concretamente svolte e degli immobili eventualmente presi in considerazione, risultando così affetto da difetto di istruttoria e di motivazione. È altresì fondata la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 qualora, prima dell’adozione del diniego, non sia stata comunicata l’eventuale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, non potendosi ritenere “palese” che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un’associazione religiosa rappresentante la comunità musulmana locale presentava al Comune di Turbigo un’istanza per l’individuazione e la messa a disposizione di un luogo da destinare stabilmente all’esercizio del culto. Il Comune, con provvedimento del Sindaco prot. n. 8461 del 7 maggio 2026, rigettava l’istanza. Avverso tale diniego, l’associazione proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, deducendo, tra i vari motivi, il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, nonché la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda. L’associazione chiedeva altresì, in via istruttoria, l’ordine al Comune di depositare l’intera documentazione relativa al procedimento. Il Comune intimato, pur regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto non prive di consistenza le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento impugnato, infatti, si limitava ad affermare l’impossibilità di individuare un immobile comunale idoneo e disponibile, senza tuttavia dare conto delle verifiche concretamente svolte e degli immobili eventualmente presi in considerazione. Tale carenza ha indotto il Collegio a ritenere sussistente il requisito del fumus boni iuris.
Il Collegio ha altresì riconosciuto la fondatezza del motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nella fattispecie, prima dell’adozione del provvedimento negativo, era mancata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, garanzia di un effettivo contraddittorio in ambito procedimentale. Il Tribunale ha inoltre escluso che potesse trovare applicazione la sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non essendo allo stato “palese” che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale lo ha ritenuto sussistente in ragione della dedotta impossibilità per la comunità di disporre di un luogo stabilmente destinato all’esercizio del culto, con conseguente protrazione della lamentata compressione dell’esercizio collettivo della libertà religiosa.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto la domanda cautelare, ordinando al Comune di riesaminare la domanda dell’associazione, previo coinvolgimento di quest’ultima nel procedimento amministrativo. È stato assegnato al Comune il termine sino al 16 settembre 2026 per la conclusione del procedimento, con rinvio del prosieguo del giudizio cautelare alla camera di consiglio del 21 settembre 2026. Il Collegio ha inoltre accolto l’istanza istruttoria, ordinando il deposito di tutti gli atti e i documenti del procedimento conclusosi con il diniego impugnato, e ha compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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