Decorrenza del termine di 120 giorni per l’ottemperanza dalla notifica del titolo esecutivo cartaceo (TAR Lombardia n. 3958 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione del ricorso decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 474 c.p.c. Tale nozione è distinta dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c., che, dopo le modifiche introdotte dalla c.d. Legge Cartabia, non è più necessaria per l’esecuzione delle sentenze. Ne consegue che la copia informatica del documento informatico, dotata di asseverazione di conformità all’originale, costituisce valido titolo per l’esecuzione forzata.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta del docente di determinate somme per diversi anni scolastici. Tale sentenza era stata notificata al Ministero in copia informatica asseverata, a valere come titolo esecutivo. Non avendo l’amministrazione provveduto all’accredito delle somme, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato la questione della procedibilità del ricorso, verificando il rispetto del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La Corte ha chiarito che tale norma si riferisce al “titolo esecutivo” quale atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente, e non alla “spedizione in forma esecutiva”, che costituiva requisito necessario per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile. Dopo le modifiche della Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c., la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria, e pertanto il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ovvero dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, come nel caso di specie.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non aveva eseguito la porzione di giudicato relativa all’accredito delle somme, e ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza.
Il TAR ha invece respinto la domanda di interessi sulla somma riconosciuta, richiamando l’art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016, secondo cui l’importo è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, anche nell’ipotesi di utilizzo nell’anno successivo a quello di erogazione. In accoglimento parziale del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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