Ottemperanza su titolo esecutivo del giudice ordinario: non contestato l’an e il quantum (TAR Lombardia n. 3955 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, la costituzione dell’Amministrazione con atto di mera forma e la mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum comportano l’accoglimento del ricorso, con declaratoria di inottemperanza. In caso di ulteriore inerzia, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato nella figura del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, al fine di garantire l’integrale esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, con sentenza n. 727/2024, aveva accertato il diritto di due docenti ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi specificate. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato. A fronte della mancata esecuzione spontanea da parte del Ministero, i ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, rispetto al titolo azionato – passato in giudicato e ritualmente notificato – era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dai ricorrenti hanno dimostrato che l’Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
L’Amministrazione resistente, costituitasi con atto di mera forma, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il Tribunale ha pertanto osservato che il credito risultava non contestato nell’an e nel quantum.
Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato ritenuto fondato ed è stata dichiarata l’inottemperanza del Ministero. È stato assegnato all’Amministrazione il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto al pagamento, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte dei ricorrenti.
Quanto al compenso del commissario, il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico connesse ai suoi compiti istituzionali, esso deve ritenersi compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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