Integrazione documentale in ottemperanza: necessaria copia integrale della sentenza (TAR Lombardia n. 3947 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il deposito del solo dispositivo della sentenza di cui si chiede l’esecuzione non è sufficiente a consentire al giudice amministrativo di verificare la sussistenza delle condizioni per l’azione ex art. 112 c.p.a.. In conformità al disposto di cui all’art. 114, comma 2, c.p.a., il tribunale amministrativo può disporre l’acquisizione d’ufficio della copia integrale della sentenza, con la relativa attestazione di passaggio in giudicato, assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio per il deposito nel fascicolo del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione a una sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro. All’atto della proposizione del ricorso, la parte ricorrente depositava esclusivamente il dispositivo della sentenza di cui invocava l’esecuzione, senza la copia integrale del provvedimento.
Il Ministero si costituiva in giudizio. Alla camera di consiglio, il collegio rilevava l’incompletezza della documentazione versata in atti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Terza, ha rilevato che l’atto introduttivo del giudizio di ottemperanza conteneva il solo dispositivo della sentenza indicata in epigrafe. Tale deposito parziale non consente al giudice adito di verificare compiutamente il contenuto della pronuncia di cui si domanda l’esecuzione e di valutare la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza.
Il collegio ha ritenuto necessario, in conformità al disposto di cui all’art. 114, comma 2, c.p.a., acquisire la copia integrale della sentenza, unitamente alla relativa attestazione di passaggio in giudicato. Tale acquisizione si rende indispensabile per verificare l’effettiva configurabilità del giudicato e per delimitare l’oggetto dell’ottemperanza.
Il tribunale ha pertanto disposto l’incombente istruttorio, assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per provvedere al deposito della documentazione richiesta nel fascicolo del giudizio. Ha contestualmente rinviato la trattazione del merito a successiva camera di consiglio.
La decisione si colloca nell’ambito dei poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo, il quale, anche nel giudizio di ottemperanza, può disporre gli accertamenti necessari per verificare la fondatezza della domanda e per assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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