Ottemperanza per carta docente: giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3941 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è competente a conoscere delle controversie relative all’esecuzione del giudicato del giudice ordinario, anche quando questo abbia riconosciuto il diritto di un docente a tempo indeterminato all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici pregressi. La sentenza passata in giudicato che condanna l’amministrazione a un obbligo di fare, quale l’accredito del beneficio, deve essere eseguita nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina sin da ora un commissario ad acta con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione.
Il Fatto
Una docente a tempo indeterminato, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Civile e Lavoro, la declaratoria del proprio diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2023/24 e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 3.500,00, vedeva rimanere inadempiuto il giudicato. La sentenza, notificata all’amministrazione il 5 giugno 2025, era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio del 19 marzo 2026.
Non avendo l’amministrazione ottemperato alla pronuncia e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente adiva il TAR Lombardia con ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., domandando la condanna del Ministero a dare esecuzione alla sentenza e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificando la corretta notifica del ricorso e l’avvenuto decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione per poter procedere all’esecuzione forzata. Ha, quindi, ritenuto il ricorso fondato, in quanto l’amministrazione non aveva fornito alcuna prova di aver adempiuto al giudicato.
Il Collegio ha disposto che il Ministero, sempre che non abbia già ottemperato, dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente come statuito dal giudice del lavoro.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte interessata e quale organo ausiliario del giudice, porrà in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro i sessanta giorni successivi. Il commissario è autorizzato a ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione, e non spetta alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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