L’asilo nido non è equiparabile alla scuola ai fini dell’adeguamento antincendio (TAR Lombardia n. 3898 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli asili nido non sono equiparabili alle istituzioni scolastiche ai fini dell’applicazione della normativa di prevenzione incendi: essi costituiscono, nell’ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, servizi educativi per l’infanzia distinti dalle scuole dell’infanzia, come emerge dall’art. 2 del d.lgs. n. 65/2017 e, in ambito regionale, dalla classificazione tra le unità di offerta sociali. Ne consegue che le proroghe del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio, concesse per gli edifici scolastici esistenti, non si applicano agli asili nido che non risultino già esistenti alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 151/2011, sicché legittimamente l’autorità sanitaria condiziona la capacità ricettiva di un asilo nido alla presentazione della SCIA antincendio.
Il Fatto
Il Comune di Milano, quale soggetto gestore di un asilo nido sito in Via Monte Popera, impugnava la nota con cui l’ATS della Città Metropolitana di Milano aveva stabilito che il numero delle persone compresenti nella struttura non potesse superare le 30 unità, subordinando la capacità ricettiva di 28 utenti alla presentazione della SCIA antincendio.
Ad avviso del Comune, la prescrizione sarebbe illegittima poiché la struttura, costruita nel 1926 e già adibita ad attività scolastica sin dagli anni ottanta, sarebbe stata ricompresa tra gli edifici esistenti per i quali le proroghe successive avevano fissato al 31.12.2024 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio, senza necessità di presentare la SCIA.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi, entrambi fondati sul presupposto della sussumibilità dell’asilo nido tra le scuole esistenti e sulla totale equiparazione, da parte del legislatore, dell’attività di scuola di ogni ordine e grado con quella di asilo nido. Tale presupposto è stato ritenuto fallace: la normativa di riferimento non ha mai incluso gli asili nido nel sistema educativo di istruzione e formazione, come emerge già dall’art. 2 della legge n. 53/2003 e, successivamente, dal d.lgs. n. 65/2017, che ha istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni distinguendo nettamente i servizi educativi per l’infanzia, cui sono riconducibili gli asili nido, dalle scuole dell’infanzia.||DSML||>
Il Collegio ha inoltre rilevato che, anche in ambito regionale lombardo, gli asili nido sono riconducibili alle unità di offerta sociali e non al sistema scolastico. Ne consegue che la struttura di Via Monte Popera, pur essendo esistente come scuola sin dagli anni ottanta, non risultava esistente come asilo nido alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 151/2011, che ha introdotto gli asili nido tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Quanto alle proroghe invocate, la Corte ha chiarito che la lettera a) dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 198/2022, invocata dal Comune, risulta inapplicabile poiché riferita esclusivamente agli edifici scolastici e ai locali adibiti a scuola, nonché alle strutture per l’istruzione e formazione professionale e tecnica superiore, fattispecie diverse dagli asili nido. Neppure risultava allegata e documentata l’esistenza dell’asilo nido alla data di entrata in vigore della proroga di cui all’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 44/2016, nella versione applicabile ratione temporis, che richiedeva che alla data di entrata in vigore della legge di conversione non si fosse ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’art. 6, comma 1, lettera a), del DM 16/07/2014.
Il TAR ha quindi ritenuto immune da censure la determinazione dell’ATS, trattandosi di adempimenti prescritti in modo tassativo dalla pertinente normativa, sicché non trovavano riscontro neppure le censure di eccesso di potere, genericamente dedotte. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della particolarità della fattispecie concreta.
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Nota della Redazione
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