Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: attivabile dal creditore direttamente con istanza al commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3879 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza passata in giudicato che riconosca un credito pecuniario legittima il ricorso per ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna un termine per adempiere e nomina fin d’ora un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. L’attività commissariale, quando affidata a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, rientra nei suoi compiti istituzionali e non dà diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
Il Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, aveva accertato il diritto di un docente alla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo di € 500,00. La sentenza era passata in giudicato e notificata al Ministero.
Tuttavia, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente dichiarato il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, requisito di procedibilità previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 per l’azione di ottemperanza.
Nel merito, il giudice amministrativo ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e non era stata contrastata dall’Amministrazione, la quale non aveva allegato né documentato l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato.
Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza e assegnando al Ministero un termine di 90 giorni per l’accredito delle somme. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che lo stesso sarà attivato solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni.
Infine, la sentenza ha chiarito che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso per l’attività demandata. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 e distratte in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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