Revoca dell’atto impugnato e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 3853 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’atto impugnato e la conseguente riapertura del procedimento amministrativo determinano la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La mera eventualità che l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento negativo non integra i presupposti di eccezionalità richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. per il rinvio della trattazione della causa, non potendo il giudizio essere sospeso in attesa di un atto non ancora adottato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lombardia il decreto con cui la Questura di Milano aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché il provvedimento del Prefetto di Milano di rigetto del ricorso gerarchico avverso tale diniego. Nelle more del giudizio, a seguito degli accertamenti svolti in sede di contenzioso, l’amministrazione aveva rivisto la posizione dell’interessato, disponendo la revoca dell’atto impugnato e la riapertura del procedimento. Il ricorrente aveva pertanto richiesto il rinvio della trattazione della causa, al fine di poter proporre motivi aggiunti avverso un futuro ed eventuale provvedimento negativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato la richiesta di rinvio, rigettandola. Ha rilevato che i presupposti di eccezionalità richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. non ricorrono nella specie, in quanto l’atto che la parte ricorrente intenderebbe impugnare con i motivi aggiunti non è stato ancora adottato: la sua adozione costituisce una mera eventualità, non idonea a giustificare la sospensione del giudizio.
Nel merito, il Tribunale ha osservato che l’intervenuta revoca dell’atto impugnato, unitamente alla riapertura del procedimento amministrativo, fa venir meno l’interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia di annullamento. La vicenda sostanziale è stata rimessa nelle mani dell’amministrazione, che dovrà nuovamente valutare la posizione del richiedente: la declaratoria di improcedibilità conseguente alla cessazione della materia del contendere rappresenta pertanto l’esito corretto del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, tenuto conto della limitata attività difensiva in concreto svolta dalle parti. Ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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