Rigettato il ricorso contro il PAUR della Tangenzialina di Bormio: la VIA non è sindacabile oltre i limiti della manifesta illogicità (TAR Lombardia n. 3851 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità ambientale è connotato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera; apprezzamento sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato. Gli interessi di rango costituzionale, come la tutela dell’ambiente, non sono dotati di prevalenza assoluta sugli altri interessi pubblici: il punto di equilibrio, mobile e dinamico, va ricercato secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, ha un’efficacia temporale comunque non inferiore a cinque anni. Il ricorso è inammissibile se proposto avverso un atto solo formalmente impugnato, senza specifici motivi di diritto ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Il Fatto
Il ricorso riguarda il progetto della c.d. “Tangenzialina di Bormio”, elaborato da Concessioni Autostradali Lombarde (CAL), volto a snellire il traffico nel centro abitato. Associazioni ambientaliste e cittadini hanno impugnato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), rilasciato con decreto regionale n. 17849 del 14 novembre 2023, e gli atti presupposti, lamentando la violazione della normativa ambientale, la carenza di istruttoria, la mancata valutazione delle alternative e il contrasto con la pianificazione urbanistica ed espropriativa. Successivamente, hanno proposto motivi aggiunti avverso il decreto n. 10524 del 2025 di proroga dei termini di avvio e fine lavori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso in relazione al parere della Soprintendenza, in quanto non erano stati dedotti specifici profili di censura, e ha rigettato le eccezioni preliminari di tardività e carenza di interesse, ritenendo di poter prescindere dal loro scrutinio stante l’infondatezza nel merito.
Quanto ai motivi ambientali (I-IV), il Collegio ha rilevato che il progetto non ricade direttamente in aree protette o Siti Natura 2000, pur essendo ad essi prossimo, e che la valutazione di incidenza è stata positiva con prescrizioni. Ha inoltre accertato che la programmazione dell’opera è risalente al 2005, essendo inserita negli atti di pianificazione regionale e comunale, e che l’istruttoria è stata completa, con plurime richieste di integrazioni e approfondimenti. La Commissione VIA ha dedicato un apposito paragrafo alla valutazione delle alternative, inclusa l’opzione zero, e lo Studio di Impatto Ambientale ha considerato tutte le componenti ambientali significative. Il TAR ha quindi richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa in materia di VIA, rigettando i motivi come manifestamente infondati.
Il quinto motivo, relativo ai profili espropriativi, è stato respinto in quanto la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata mediante avviso pubblico, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, trattandosi di un numero di proprietari superiore a cinquanta. Il sesto motivo, incentrato sull’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, è stato ritenuto generico e comunque superato dalle argomentazioni già svolte sui motivi ambientali.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile: la parte ricorrente non aveva alcun interesse ad impugnare l’atto di proroga dei termini, poiché il PAUR non era decaduto, avendo il provvedimento di VIA un’efficacia temporale comunque non inferiore a cinque anni, come previsto dall’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006. La proroga disposta non incideva sulla validità ed efficacia del PAUR. Il TAR ha infine rigettato l’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti, ritenendo che le frasi contestate non eccedessero i limiti della dialettica processuale.
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Nota della Redazione
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