Interruzione del processo amministrativo per apertura della liquidazione giudiziale (TAR Lombardia n. 3832 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo anche dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e all’art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019. Il termine per la riassunzione decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice. Tale effetto interruttivo opera in ragione degli effetti che la liquidazione produce sui rapporti di diritto patrimoniale presenti e futuri tra le pubbliche amministrazioni e l’impresa, anche con riferimento alla disciplina antimafia di cui all’art. 94, d.lgs. n. 159/2011, e non è escluso dalla mancata autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, che può essere comunque disposta successivamente ai sensi dell’art. 211, comma 3, d.lgs. n. 14/2019.
Il Fatto
Una società aveva impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura aveva negato l’iscrizione alla White List delle imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa. Il ricorso era stato affidato ai motivi di diritto e la causa era stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica.
In prossimità della discussione, l’amministrazione resistente aveva rappresentato al Collegio l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente, depositando la relativa sentenza del tribunale ordinario. All’udienza pubblica, il Presidente aveva quindi dato avviso alle parti di una possibile ragione di interruzione del processo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’interruzione del processo in forza del combinato disposto di cui all’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e all’art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, che espressamente prevede che l’apertura della liquidazione giudiziale determini l’interruzione e che il termine per la riassunzione decorra dalla dichiarazione giudiziale dell’interruzione.
Il TAR ha osservato che il codice del processo amministrativo non individua autonomamente i casi di interruzione del giudizio, ma rinvia alla disciplina processualcivilistica, richiamando in proposito i precedenti di Cons. Stato, Sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6673 e Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5541.
La Sezione ha poi ravvisato, in coerenza con la propria giurisprudenza (T.A.R. Milano, Sez. I, ord. n. 2784 del 2025), che l’ipotesi interruttiva trovi applicazione anche nel caso di specie, in ragione degli effetti che la liquidazione produce sui rapporti patrimoniali tra le pubbliche amministrazioni e l’impresa. Il diniego di iscrizione alla White List incide infatti su rapporti patrimoniali futuri che, in un’ottica di liquidazione, potrebbero risultare necessari per il soddisfacimento della massa dei creditori, come prescritto dall’art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, che vieta alle amministrazioni di stipulare contratti con imprese nei cui confronti emerga una causa di divieto o un tentativo di infiltrazione mafiosa.
La circostanza che la sentenza di apertura della liquidazione non avesse disposto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività d’impresa non ha impedito al Collegio di dichiarare l’interruzione, posto che, ai sensi dell’art. 211, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, l’autorizzazione può essere comunque successivamente concessa dal giudice delegato su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori.
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Nota della Redazione
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