Sospensione della patente e ordine di visita medica ex art. 186 C.d.S.: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3769 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla contestazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disposta ai sensi dell’art. 186, comma 2, C.d.S. per guida in stato di ebbrezza, nonché dell’ordine di sottoposizione a visita medica di cui all’art. 186, comma 8, C.d.S., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’ordine di visita medica costituisce, infatti, misura accessoria della sospensione prevista dall’art. 186 C.d.S., e non provvedimento autonomo adottato ai sensi dell’art. 128 C.d.S. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevabile anche d’ufficio, che assorbe ogni eccezione di tardività dell’impugnazione dell’ordine di revisione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Milano aveva rigettato l’istanza di restituzione della patente di guida, nonché, ove occorra, il provvedimento che subordinava il rilascio del duplicato della patente all’esibizione del certificato medico attestante l’ottemperata revisione, e ancora, ove occorra, il provvedimento del Prefetto che aveva disposto la revisione della patente ai sensi dell’art. 128 C.d.S.
Il provvedimento originario aveva disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi nove, a seguito della violazione dell’art. 186, comma 2, lettera c), C.d.S. per circolazione in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, sino all’esito della revisione per l’accertamento dei requisiti psicofisici da effettuarsi entro sessanta giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, ha rilevato la sussistenza di seri dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, profilo non sollevato dalla difesa erariale.
Il TAR ha rilevato che la sanzione accessoria della sospensione della patente consegue all’accertamento del reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera c), C.d.S., il quale prevede che “all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”. La visita medica di cui all’art. 186, comma 8, C.d.S. costituisce quindi una conseguenza accessoria della sospensione prevista dal medesimo articolo, e non già un provvedimento autonomo fondato sull’art. 128 C.d.S.
Secondo la giurisprudenza della Sezione, richiamata nell’ordinanza, la carenza di giurisdizione riguarda sia la contestazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ai sensi dell’art. 186 C.d.S., sia la misura ulteriormente accessoria dell’ordine di sottoposizione a visita medica. Il difetto di giurisdizione, in astratto, consentirebbe di superare l’eccezione di tardività dell’impugnazione dell’ordine di visita medica ex art. 128 C.d.S., atteso che tale prescrizione risulta assorbita dall’obbligo legale di sottoporsi a visita medica immediata ex art. 186 C.d.S.
Il Tribunale ha pertanto disposto, con ordinanza non definitiva, l’assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie concise vertenti sull’unica questione della giurisdizione, riservando al prosieguo ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.
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Nota della Redazione
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