Carta docente, l’ottemperanza non è vincolata dai conteggi del creditore (TAR Lombardia n. 3748 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge. La procura speciale rilasciata su foglio separato e non congiunto materialmente al ricorso in formato digitale deve recare in sé elementi esaustivi circa il proprio oggetto, per risalire alla volontà del sottoscrittore di investire quel difensore dello ius postulandi nella specifica controversia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, sicché la parte creditrice proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo la declaratoria dell’obbligo dell’Ente di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
Il Ministero si costituiva per resistere. Il Tribunale, con ordinanza del 3 febbraio 2026, rilevava che la procura alle liti del 30 luglio 2025 era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e senza elementi identificativi della controversia. Ritenuta la questione dell’idoneità della procura superata alla luce dell’intervento dell’Adunanza Plenaria, concedeva l’errore scusabile e assegnava alla parte un termine per depositare una nuova procura, adempimento eseguito il 13 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo in tema di procura speciale nel processo amministrativo telematico, richiamando l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. e le regole tecniche del d.P.C.S. 28 luglio 2021. Ha osservato che la validità della procura “in calce” priva di elementi identificativi si fonda sul contesto documentale unitario e sulla relazione fisica tra delega e ricorso, mentre tale presupposto difetta quando uno dei documenti è informatico e l’altro analogico. Ha quindi escluso la sanabilità del vizio, stante la natura di requisito di ammissibilità del ricorso, valorizzando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, ma ha concesso l’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. per la sussistenza di obiettive ragioni di incertezza normativa e di soluzioni giurisprudenziali non univoche al momento del rilascio della procura.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito, sicché i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza, assegnando all’Amministrazione il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, escludendo alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
La sentenza ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ritenendo non controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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