Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza per indennizzo ex legge n. 210/1992 (TAR Lombardia n. 3707 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., l’esecuzione tardiva del comando giudiziale da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, determina la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. L’adempimento sopravvenuto non elide tuttavia la soccombenza virtuale della P.A., la quale, avendo dato esecuzione solo in corso di causa, è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, erede del soggetto danneggiato, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza n. 213/2017 del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’indennizzo di cui agli artt. 1 e 2, l. n. 210/1992 e condannato il Ministero della Salute alla corresponsione dei ratei scaduti a decorrere da una determinata data, oltre interessi legali.
A seguito della notificazione e del deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente provvedeva, sia pure tardivamente, a eseguire il dictum giudiziale, accreditando le somme dovute in favore della ricorrente. Quest’ultima insisteva tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’avvenuto adempimento dichiarato dalla parte ricorrente, ha ritenuto di dare atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso per ottemperanza. L’esecuzione spontanea della sentenza, ancorché tardiva, priva il giudizio del suo oggetto, non residuando alcuna utilità ulteriore da conseguire attraverso la prosecuzione del processo.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, applicando il criterio della soccombenza virtuale. La P.A., avendo adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione della causa, è infatti da considerarsi soccombente sotto il profilo delle spese, non potendo l’adempimento tardivo sanare la necessità, per il privato, di attivare il rimedio giurisdizionale per ottenere quanto già riconosciutogli in sede di cognizione.
Conseguentemente, il Collegio ha liquidato le spese in una misura determinata, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, disponendo la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ai sensi della normativa di rito sul patrocinio forense.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui l’ottemperanza conserva la sua funzione anche quando l’adempimento sopravviene medio tempore, dovendo comunque trovare ristoro la parte che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.