Silenzio-assenso sul permesso di costruire: sospensione del conguaglio per monetizzazione aree a servizi (TAR Lombardia n. 833 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’accoglimento della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato può essere condizionato alla prestazione di una cauzione di importo pari alla somma richiesta dall’Amministrazione, salva la parte già garantita da fideiussioni. La misura cautelare perde automaticamente efficacia in caso di mancata prestazione della garanzia nel termine assegnato. La complessità delle questioni relative alla corretta maturazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire e alla conseguente determinazione della monetizzazione delle aree a servizi integra il fumus boni iuris, rimesso al vaglio del giudice del merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota del Comune di Milano del 21 aprile 2026 con cui l’Amministrazione attestava che sull’istanza di permesso di costruire presentata il 30 maggio 2024 era maturato il silenzio-assenso a far tempo dal 21 ottobre 2025. Il Comune determinava, conseguentemente, l’importo dovuto per la monetizzazione delle aree a servizi applicando i valori vigenti alla predetta data. La società sosteneva, invece, che il permesso si fosse formato già dal 28 agosto 2024, ovvero, al più tardi, dal 12 settembre 2024, a seconda del termine di riferimento applicabile. Chiedeva pertanto l’annullamento del provvedimento e l’accertamento della corretta data di formazione del titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, esaminata la domanda cautelare, ha rilevato che la controversia presenta profili di particolare complessità che richiedono un approfondito esame, non realizzabile nella fase incidentale. La valutazione del fumus boni iuris è pertanto rimessa alla trattazione del merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto opportuno sospendere l’invito al pagamento del conguaglio relativo alla monetizzazione della dotazione di servizi, adottato dal Comune il 9 aprile 2026.
La sospensione è stata tuttavia subordinata alla prestazione di una cauzione di importo pari alla somma complessivamente richiesta di € 2.044.907,46, salva la parte già garantita dalle fideiussioni esistenti. La garanzia, avente natura di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, doveva essere rilasciata entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, con l’avvertenza che la mancata prestazione avrebbe comportato l’automatica perdita di efficacia della misura.
Il Collegio ha infine compensato le spese della fase cautelare e fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 5 maggio 2027. Il provvedimento cautelare è stato conseguentemente accolto con le modalità indicate, lasciando impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza delle pretese delle parti.
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Nota della Redazione
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