Dichiarazioni non veritiere nel CV e decadenza dal concorso universitario (TAR Lombardia n. 3643 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione non veritiera resa dal candidato nel curriculum vitae, presentato quale autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, determina la decadenza dal concorso, ove la lex specialis espressamente la preveda. La P.A. non può attivare il soccorso istruttorio per integrare dichiarazioni erronee, poiché la decadenza consegue alla sola non veridicità, prescindendo da dolo o colpa, ed è correlata al principio di autoresponsabilità. La documentazione prodotta solo in giudizio è inconferente, in quanto integrazione postuma della domanda.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Milano ha indetto una procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata. Il ricorrente, classificatosi secondo, ha impugnato gli atti della selezione, lamentando che la prima classificata avrebbe dovuto essere esclusa per aver dichiarato nel CV di aver tenuto un insegnamento in anni accademici in cui non lo aveva svolto. La controinteressata ha riconosciuto l’errore, qualificandolo come materiale e non influente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo, con conseguente esclusione della controinteressata. Il Bando prescriveva che il curriculum vitae valesse come autocertificazione e prevedeva la decadenza dei candidati per dichiarazioni non veritiere.
La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, la non veridicità implica la decadenza senza margini di discrezionalità, prescindendo da valutazioni sul dolo o sulla colpa. Nei concorsi pubblici è richiesta l’incidenza causale sulla decisione, ma la lex specialis aveva elevato il curriculum a unico strumento di valutazione dei titoli.
L’erronea indicazione del titolo non poteva essere corretta tramite soccorso istruttorio, poiché l’errore era riconducibile esclusivamente alla candidata. La documentazione prodotta solo in giudizio è stata ritenuta inconferente, trattandosi di dichiarazione postuma che non era confluita nel procedimento amministrativo.
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Nota della Redazione
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