Ottemperanza: il silenzio di ARERA dopo il parere UE non giustifica la chiusura del procedimento (TAR Lombardia n. 3609 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 21-septies, primo comma, legge n. 241/1990, la deliberazione con cui l’Autorità indipendente chiude il procedimento di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato senza aver preventivamente verificato la praticabilità di misure alternative a quella oggetto di parere negativo della Commissione europea, né aver chiarito le ragioni per cui tali soluzioni non siano percorribili. L’eventuale giudizio negativo della Commissione, ancorché espresso con atto non definitivo, impone all’Amministrazione di compiere ogni sforzo esigibile, secondo buona fede, per individuare misure compatibili con il diritto dell’Unione, potendo arrestarsi solo in presenza di elementi oggettivi che precludano ogni possibilità di intervento. La delibera di riavvio del procedimento che si limiti a riproporre la misura già ritenuta in contrasto con la disciplina UE sugli aiuti di Stato costituisce atto endoprocedimentale non impugnabile, difettando l’interesse all’impugnazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore energetico tra i c.d. soggetti alto consumanti direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas, aveva ottenuto l’annullamento, con sentenza passata in giudicato, delle delibere tariffarie ARERA per il periodo 2018-2019, per contrasto con l’art. 38, comma 2-bis, d.l. n. 83/2012 che imponeva misure di maggiore flessibilità ed economicità del servizio a proprio favore.
A seguito dell’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ARERA aveva riavviato il procedimento, ipotizzando una misura di sconto tariffario da finanziare tramite un prelievo sugli altri utenti. Ricevuto dalla Commissione europea un parere negativo sulla compatibilità della misura con la disciplina degli aiuti di Stato, l’Autorità aveva tuttavia nuovamente chiuso il procedimento senza adottare alcuna misura, dando luogo al nuovo giudizio di ottemperanza e, in subordine, all’azione di annullamento e a quella risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza n. 646/2024 non si era limitata a imporre la comunicazione alla Commissione della misura ipotizzata, né aveva autorizzato un arresto automatico in caso di esito negativo: essa imponeva invece ad ARERA di individuare anche misure alternative qualora quella ipotizzata non si fosse rivelata praticabile, potendo giustificare l’arresto solo nell’impossibilità oggettiva di ogni soluzione compatibile con il diritto UE.
La delibera n. 156/2024/R/gas si era limitata a riproporre la misura già in precedenza ritenuta in contrasto con la normativa sugli aiuti di Stato, e per la quale la Commissione aveva confermato il giudizio negativo con comunicazione del 24 giugno 2025. Una volta ottenuto tale parere, l’Autorità avrebbe dovuto verificare la possibilità di adottare soluzioni alternative o quantomeno motivare l’impossibilità di percorrerle: l’omessa verifica integra la violazione del giudicato, con conseguente nullità della delibera di chiusura ai sensi dell’art. 21-septies, legge n. 241/1990.
All’accoglimento dell’azione di ottemperanza consegue l’improcedibilità dell’azione di annullamento, vertendo le relative censure su profili di legittimità non coperti dal giudicato, e la declaratoria di assorbimento della domanda risarcitoria, proposta in via subordinata. ARERA è condannata a riavviare il procedimento, assegnando alla ricorrente un termine per formulare proposte concrete, senza che sia necessario fissare un termine di conclusione, stante la possibile necessità di instaurare un nuovo procedimento dinanzi alla Commissione, né disporre la nomina del Commissario ad acta.
Il ricorso incidentale, volto a censurare la limitazione del beneficio ai soli operatori che avevano impugnato il metodo tariffario, è dichiarato inammissibile: l’atto di riavvio ha natura endoprocedimentale, non essendo ancora lesivo, e la delibera di chiusura nulla nulla dispone sull’ambito soggettivo della misura, che il nuovo procedimento potrà estendere a tutti i soggetti alto consumanti. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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