Ottemperanza per indennità di ferie non godute del docente: accoglimento confermato (TAR Lombardia n. 3593 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata alla pubblica amministrazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.. Trascorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. con legge n. 30/1997, il creditore può esperire il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. In tale sede, accertata la mancata esecuzione dell’obbligo di pagamento di una somma di denaro liquidata in favore di un docente, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna all’amministrazione un termine per adempiere, nominando fin d’ora un Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Un docente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse relative agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, non vedeva dare esecuzione al provvedimento. La sentenza, ormai passata in giudicato, non veniva infatti ottemperata dall’amministrazione scolastica. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’erogazione della somma e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di una perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia premette che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano. La stessa sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’amministrazione e, alla data di proposizione del ricorso, era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Tale termine, come chiarito dal Consiglio di Stato (V, 9 gennaio 2024, n. 309), deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo, ossia la sentenza dotata di attestazione di conformità.
Non avendo l’amministrazione fornito prova dell’avvenuta esecuzione della sentenza, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Di conseguenza, condanna il Ministero a erogare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, la somma di € 3.768,73, oltre interessi legali. Il Collegio rileva che l’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali del funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, non essendo dovuto alcun compenso aggiuntivo.
La decisione si fonda sull’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione, non essendo emersa alcuna prova di un adempimento satisfattivo del credito vantato dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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