La ricollocazione dei plessi scolastici non richiede motivazione analitica (TAR Lombardia n. 3597 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di dimensionamento della rete scolastica è un atto generale di programmazione territoriale, a contenuto organizzatorio e discrezionale, sindacabile soltanto per errori palesi, manifesta irrazionalità o irragionevolezza. La scelta di ricollocare un plesso scolastico in altro edificio, mantenendo il codice meccanografico e il corpo docente, non integra di per sé lesione del diritto all’istruzione, che va riferito al servizio scolastico nel suo complesso e non alla singola sede. La motivazione richiesta all’amministrazione è complessiva e non analitica, né comparativa rispetto a ciascuna struttura o alle future destinazioni degli immobili liberati. In materia di dimensionamento scolastico, la disciplina statale cedevole si applica solo fino all’intervento del legislatore regionale: la Regione Lombardia ha esercitato la propria competenza con la legge regionale n. 19/2007, sicché il piano è validamente approvato dalla Giunta regionale, senza necessità della conferenza provinciale prevista dall’art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 233/1998.
Il Fatto
Alcuni genitori di alunni della scuola primaria ” -OMISSIS- “, ricompresa in un istituto comprensivo di Como, hanno impugnato la delibera del Consiglio comunale che ha disposto la ricollocazione del plesso in altri edifici, mantenendo il codice meccanografico e il corpo docente. Hanno esteso l’impugnazione alla delibera provinciale, alla delibera della Giunta regionale di approvazione del piano di organizzazione della rete scolastica per l’anno 2026/2027 e, con motivi aggiunti, al decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale di recepimento del piano stesso. I ricorrenti hanno dedotto la lesione della continuità formativa, il difetto di un disegno programmatorio organico, la frammentazione del plesso in cinque diverse sedi e l’omessa approvazione del piano da parte della conferenza provinciale di cui all’art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 233/1998.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo il primo motivo infondato: la delibera comunale è adeguatamente motivata e immune dai vizi di illogicità, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. La ricollocazione in edifici non distanti dalla sede attuale, con mantenimento dello stesso codice meccanografico e dello stesso corpo docenti, non comporta una compromissione del diritto all’istruzione, che è garantito attraverso la rete scolastica complessiva e non attraverso la singola sede. Il diritto allo studio va riferito al servizio scolastico nel suo complesso, come già chiarito dalla giurisprudenza in materia di programmazione degli accessi.
La natura di atto generale di programmazione, connotato da ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, comporta che la motivazione richiesta sia complessiva, idonea a rendere intelligibile il disegno organizzativo, e non analitica o comparativa rispetto alle singole strutture coinvolte. Non sono sindacabili nel merito le scelte dell’amministrazione, potendosi censurare soltanto errori palesi o profili di manifesta irrazionalità, che nella specie non ricorrono. Il Comune ha documentato il basso tasso di occupazione del plesso e la vicinanza delle sedi di destinazione, distanti poche centinaia di metri, oltre alla previsione di abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico per gli studenti residenti in zone decentrate.
Quanto alla pretesa frammentazione in cinque plessi, il Tribunale ha precisato che le sedi ulteriori rispetto a quella indicata in via principale intervengono soltanto in via gradata, “qualora gli spazi non bastassero”: la censura è pertanto infondata. La mancata considerazione degli investimenti effettuati sulla struttura non può vincolare per il futuro l’amministrazione, mentre la censura sull’inidoneità della sede di destinazione è stata giudicata inammissibile per genericità.
L’ultimo motivo è stato disatteso sul rilievo che la materia del dimensionamento scolastico rientra nella competenza legislativa concorrente regionale, come chiarito dalla Corte costituzionale. La Regione Lombardia ha esercitato detta competenza con la legge regionale n. 19/2007, che ha sostituito il procedimento di approvazione in conferenza provinciale con un iter articolato in cui le province elaborano la proposta e la Giunta regionale approva definitivamente il piano, previa fissazione dei criteri. Il piano impugnato è stato adottato in modo conforme alla procedura regionale, con conseguente infondatezza della censura.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto per invalidità derivata, non essendo fondati i vizi dedotti avverso gli atti presupposti. La peculiarità della controversia ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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