Liquidazione onorari al difensore dimezzata ex art. 130 T.U. spese di giustizia (TAR Lombardia n. 3567 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore è rimessa all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenuto conto dell’impegno professionale profuso. Il giudice, ex art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, valuta le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività prestata, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, nonché i risultati conseguiti, potendo discostarsi dai valori medi, con aumento fino al 50% o diminuzione non oltre il 50%. Per il giudizio amministrativo, l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 impone il dimezzamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La circostanza che il ricorso sia del tutto analogo ad altri proposti costituisce elemento rilevante ai fini della determinazione della somma dovuta a titolo di onorari.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione, aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Monza e Brianza e notificato in data 23.12.2024, chiedendone l’annullamento. Il giudizio, definito con sentenza depositata il 20.01.2026, si era concluso con l’accoglimento del ricorso e la compensazione delle spese di lite tra le parti. A seguito della definizione del giudizio, il difensore della parte ricorrente ha avanzato istanza per l’emissione del decreto di pagamento per onorari e spese per l’attività prestata nel giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento in materia di liquidazione dei compensi professionali nel processo amministrativo quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 affida all’Autorità giudiziaria il compito di liquidare onorario e spese al difensore entro i limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, considerato l’impegno professionale richiesto dalla difesa.
Il giudice ha quindi applicato i criteri di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, che impongono di valutare natura, difficoltà e valore dell’affare, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate, con possibilità di discostamento dai valori medi tabellari nella misura massima del 50% in aumento o in diminuzione. La norma è stata letta in combinato disposto con l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che per il giudizio amministrativo prevede il dimezzamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio.
Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto congrua la somma di euro 1.200,00 a titolo di onorari, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, valorizzando la natura della controversia, l’impegno professionale profuso e la circostanza che si trattasse di un ricorso del tutto analogo ad altri proposti. Tale ultimo elemento ha giustificato una liquidazione contenuta, evidentemente prossima al valore minimo applicabile, in considerazione della serialità della questione trattata. La somma è stata liquidata in favore del difensore con decreto collegiale depositato in segreteria.
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Nota della Redazione
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