Perdurante inadempimento del commissario ad acta e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 3565 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda di sostituzione del commissario ad acta per perdurante inadempimento diviene improcedibile quando il credito azionato risulti integralmente soddisfatto. L’avvenuto pagamento, attestato dal commissario e dall’amministrazione, determina il non luogo a provvedere sull’istanza, non residuando ulteriori adempimenti. Nessuna statuizione sulle spese è dovuta quando queste siano già state liquidate con la sentenza di accoglimento del ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti agivano per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento dei danni per l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. Con sentenza favorevole, il giudice amministrativo, in caso di inutile decorso del termine, aveva nominato un commissario ad acta.
A fronte dell’inadempimento del primo commissario, i ricorrenti proponevano reclamo ex art. 114 c.p.a., ottenendone la sostituzione con il Ragioniere Generale dello Stato. L’inerzia perdurante del nuovo organo induceva i ricorrenti a un secondo reclamo, volto alla sostituzione con soggetto estraneo all’amministrazione resistente.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che, in pendenza del reclamo, la parte ricorrente ha documentato l’avvenuto pagamento del credito, come attestato dal commissario ad acta e confermato dal Ministero con documentazione versata in atti. Tale circostanza ha integrato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata.
La verifica ha condotto il giudice a ritenere che non residuassero ulteriori adempimenti da compiere. La domanda di sostituzione del commissario, pertanto, ha perso la propria ragione d’essere, poiché l’oggetto della sua funzione — garantire l’esecuzione del giudicato — è venuto meno per effetto dell’adempimento spontaneo dell’amministrazione.
Sulle spese di lite, il tribunale ha disposto il non luogo a provvedere, in quanto già liquidate con la precedente sentenza di accoglimento dell’ottemperanza. L’ordinanza conferma che l’istituto della sostituzione del commissario ad acta è funzionale all’eliminazione dell’inadempimento e non alla sanzione dell’organo, esaurito il suo scopo con il soddisfacimento del creditore.
La decisione delimita l’ambito del giudizio di ottemperanza, che resta incentrato sull’effettività della tutela e si chiude con una declaratoria di improcedibilità dell’istanza accessoria, una volta realizzato il risultato utile per il ricorrente.
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Nota della Redazione
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