Obbligo di ottemperanza al giudicato per ferie non godute con commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3557 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., la produzione di copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del passaggio in giudicato, unitamente alla dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo entro il termine dilatorio di centoventi giorni, integra i presupposti formali per l’accoglimento della domanda. L’incontestato an e quantum del credito derivante dal giudicato, in assenza di deduzioni contrarie dell’Amministrazione, impone l’ordine di ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, senza liquidazione di compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 5248/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di € 10.453,07 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024, oltre interessi legali.
Il Ministero, costituitosi con comparsa di mero stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura esecutiva. Il ricorrente ha chiesto fin d’ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Sul piano formale, il Collegio ha rilevato la regolare produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 17 febbraio 2025, risultando così rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’incontestatezza dell’an e del quantum del credito ha determinato l’ordine al Ministero di ottemperare alla sentenza, versando la somma dovuta nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’assolvimento dell’incarico non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, in conformità ai precedenti sulla materia della c.d. carta del docente (cfr. Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897).
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Nota della Redazione
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