Ottemperanza per la carta del docente: il giudice ordina l’erogazione senza interessi (TAR Lombardia n. 3560 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici indicati, nella misura di € 500,00 annui. La somma da accreditare non può essere maggiorata di interessi legali, atteso che l’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016 ne determina l’importo al valore nominale per ogni anno di servizio. La nomina del commissario ad acta è disposta per il caso di ulteriore inottemperanza, senza liquidazione di compenso in quanto l’incarico integra adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Lombardia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno. Nel ricorso, la parte chiedeva altresì la maggiorazione della somma con interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 17 febbraio 2025, sicché il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il giudice ha accertato che il Ministero non aveva fornito alcuna deduzione né indicazione in merito all’andamento della procedura, rendendo incontestato l’an e il quantum del credito. Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di ottemperare alla sentenza, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditando la somma complessiva di € 2.000,00 entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
La domanda di maggiorazione per interessi legali è stata invece respinta. La Corte ha richiamato la sentenza ottemperanda e l’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, che indica l’importo del bonus al valore nominale per ogni anno di servizio, non prevedendo alcuna rivalutazione o accessorio. Tale circostanza, riferita dalla ricorrente come se la sentenza avesse condannato al pagamento “oltre interessi dal dovuto al saldo”, è stata ritenuta non veritiera e potenzialmente fuorviante, giustificando la compensazione delle spese.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza oltre il termine assegnato, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, senza diritto a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
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Nota della Redazione
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