Obbligo di ottemperanza al giudicato per la carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 3556 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancata esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato. La proposizione del ricorso è ammissibile se avviene nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Ove l’Amministrazione rimanga inerte anche dopo l’ordine, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’Amministrazione, senza che l’assolvimento dell’incarico comporti la liquidazione di un compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. La condanna alle spese di giudizio segue il principio della soccombenza anche nel giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro n. 458/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, del valore di € 500,00 per ciascun anno, oltre accessori di legge. Il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione in data 10 giugno 2025. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non aveva fornito alcuna deduzione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione di passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo in tempo utile rispetto al termine dilatorio di centoventi giorni.
Nel merito, il Collegio ha constatato che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza né aveva formulato deduzioni sull’andamento della procedura, rendendo incontestato l’an e il quantum del credito vantato dalla ricorrente.
Il TAR ha pertanto ordinato all’Amministrazione di ottemperare al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditando la somma complessiva di € 2.500,00, maggiorata degli accessori di legge ex art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico non comporta compenso in quanto connesso ai doveri d’istituto.
La condanna alle spese ha seguito la soccombenza, con liquidazione equitativa in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di carta del docente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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